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Evidenze
2011/018
Rispondono di omicidio colposo in concorso l’anestesista e il chirurgo che non abbiano tempestivamente effettuato un intervento di tracheotomia su paziente colpito da shock anafilattico durante l’anestesia, così determinando uno stato di ipossia cerebrale per venticinque minuti, rivelatosi poi letale. In tale situazione di emergenza i sanitari non hanno osservato le regole cautelari imposte dalla rispettiva posizione di garanzia: da un lato, l’anestesista avrebbe dovuto optare immediatamente per la tracheotomia senza tentare invano di intubare la paziente; dall’altro lato, il chirurgo, pur non essendo a capo dell’ équipe, sarebbe dovuto intervenire senza indugio per fronteggiare la riconoscibile complicanza senza poter invocare a propria discolpa il c.d. principio di affidamento
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2011/017
Lo specialista risponde del danno iatrogeno (atrofia testicolare) causato al paziente per imprudenza e negligenza nel caso in cui, avendo omesso di effettuare le opportune indagini strumentali, quali l’ecodoppler, che avrebbero consentito di riscontrare e quindi trattare la torsione testicolare, ha invece erroneamente diagnosticato una orchiepididimite. (Nel caso di specie è stata ritenuta la responsabilità del sanitario, che tuttavia è stata attenuata ed il danno è stato valutato in misura inferiore al minimo tabellare, in quanto la visita è stata eseguita a distanza di circa sei ore dal manifestarsi dei primi sintomi).
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2011/016
Qualora la ritardata diagnosi di una patologia abbia comportato un aggravamento delle conseguenze lesive dell’intervento chirurgico necessario ab origine, spetta ai sanitari l’onere della prova in ordine all’esatta quantificazione dei postumi che comunque sarebbero residuati al paziente anche in caso di intervento tempestivamente eseguito. In difetto di tale prova, i sanitari saranno ritenuti responsabili dell’intero danno finale e non solo del danno differenziale tra la probabile lesione dell’integrità residua anche in caso di intervento tempestivo e quella effettivamente subita (caso di mancata tempestiva diagnosi di volvolo ileale in una neonata con conseguente necessità per la minore di permanente integrazione con nutrizione parenterale).
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2011/015
La sentenza in esame concerne il caso di una paziente che, soffrendo di colon irritabile, nel 2000 partecipava alla sperimentazione di un farmaco. A distanza di qualche tempo, la paziente accusava dolori addominali acuti causati dalla perforazione di un’ansa ileale. Ritenendo sussistente un rapporto causalità tra l’assunzione in via sperimentale del farmaco e la perforazione dell’ansa ileale, a suo dire sopravvenuta a causa di una patogenesi ischemica, la paziente conveniva in giudizio la casa farmaceutica e l’Ospedale per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di specie il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra l’assunzione del farmaco e la perforazione dell’ansa ileale.
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