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Evidenze

 
2011/001

L’obbligazione assunta dal medico è, in generale, un'obbligazione di mezzi; nell’ambito della chirurgia estetica, però, il sanitario può anche assumere nei confronti del paziente un’ obbligazione di risultato.

E’ quindi possibile che il chirurgo, pur avendo eseguito l’intervento a regola d’arte, possa essere condannato al risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato promesso e provato in corso causa. 

Sulla base di tali principi il chirurgo è stato condannato al risarcimento del danno in una ipotesi di mastoplastica additiva.

 

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2011/002

In sede civile ove il paziente provi l’esistenza del contratto di cura e alleghi l’inadempimento grava sul medico l’ onere di provare -  utilizzando il criterio causale del “più probabile che non” - che non vi è stato inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni secondo le leggi dell’arte ovvero che, pur esistendo inadempimento, il danno non è causalmente riconducibile all’inadempimento medesimo.

Sulla base di tali principi è stata rigettata la domanda di un soggetto affetto da ernia discale lombo-sacrale il quale, sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di un polipo rettale, lamentava la comparsa di complicanze sfinteriali.

 

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2011/003

Chi partecipa al lavoro di una équipe chirurgica non può essere ritenuto “meccanicamente” responsabile della condotta (professionalmente inadeguata, che ha causato complicanze) tenuta da un altro partecipe; potrà essere condannato solo se, avendo la percezione della violazione di una regola cautelare da parte di un altro partecipante (chirurgo, anestesista) o, potendone, per la situazione in cui si trova, prevederne la violazione, non si sia attivato per evitarla.

Tali principi hanno trovato applicazione in un’ipotesi di intervento chirurgico per la correzione di una ernia iatale a cui era seguita fistolizzazione in mediastino.

 

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2011/004
L’omissione di diagnosi che porta a morte del paziente non porta a estendere la responsabilità penale a tutti i sanitari che si sono succeduti nella cura.
E’ necessaria una verifica puntuale del ruolo svolto da ciascuno, anche nell’ambito del
lavoro di équipe.
La giurisprudenza rifiuta forme improprie di “responsabilità penale di gruppo”, come nel caso di un intervento di asportazione di un
meningioma cui è seguita la morte dovuta a sindrome di Lyell.
E’ interesse di ciascun medico documentare correttamente le proprie condotte e prospettare individualmente e i propri elementi di difesa.
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