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2011/016
Qualora la ritardata diagnosi di una patologia abbia comportato un aggravamento delle conseguenze lesive dell’intervento chirurgico necessario ab origine, spetta ai sanitari l’onere della prova in ordine all’esatta quantificazione dei postumi che comunque sarebbero residuati al paziente anche in caso di intervento tempestivamente eseguito. In difetto di tale prova, i sanitari saranno ritenuti responsabili dell’intero danno finale e non solo del danno differenziale tra la probabile lesione dell’integrità residua anche in caso di intervento tempestivo e quella effettivamente subita (caso di mancata tempestiva diagnosi di volvolo ileale in una neonata con conseguente necessità per la minore di permanente integrazione con nutrizione parenterale).
I genitori di una bambina agivano contro Ospedale e sanitari chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla neonata a causa della tardività di diagnosi di volvolo ileale e di conseguente intervento chirurgico. L’iniziale diagnosi di emorragia surrenale bilaterale veniva modificata solo dopo circa 50 ore nonostante gli esami radiografici indicassero diagnosi di volvolo e urgenza di intervento chirurgico. Tale ritardo operativo comportava una quasi totale necrosi dell’intestino con necessità di massiva resezione chirurgica dell’organo, esitandone limitata funzionalità (necessità a vita di integrazione nutrizionale per via parenterale). La Consulenza Tecnica d’Ufficio medico legale espletata in giudizio confermava la responsabilità dei sanitari per la ritardata diagnosi. I consulenti, infatti, premessa l’impossibilità di precisare la misura esatta della compromissione dell’integrità che sarebbe residuata in caso di intervento tempestivo, affermavano che normalmente la riduzione biologica sia attesta “in misura non superiore al 20%” e concludevano per l’imputabilità ai sanitari di un danno differenziale dal 21% al 40%, valutato nel caso concreto. La sentenza si sofferma, in particolare, sul tema del cd. “danno differenziale”. Il Giudice, infatti, si discosta dalle conclusioni dei CTU in punto danno biologico subito dalla minore e condanna i convenuti al risarcimento dell’intero 40% precisando che: comprovato il nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta colposa dei sanitari – addirittura in termini di certezza – e provato, altresì, che “la condizione fisica della paziente sarebbe stata sicuramente migliore all’esito di una più tempestiva diagnosi, deve rilevarsi come manchi – invece – la prova (in uguali termini di certezza) della misura di detta deteriorità rispetto alla situazione prospettabile nel caso di intervento eseguito nei tempi corretti.”, incombe sui sanitari l’onere di fornire “prova concreta quanto al preciso grado di lesività che sarebbe comunque residuato alla patologia, per aspetti estranei alla loro sfera di controllo” perché “la ricostruzione delle conseguenze ascrivibili al comportamento colposo in termini meramente probabilistici deve essere letta a discapito dei sanitari convenuti”. L’incertezza su tale dato (che spingeva i consulenti tecnici d’ufficio a collocare tale lesività tra l’1% ed il 20%) “comporta che l’intera percentuale lesiva del 40% debba essere causalmente ricondotta all’operato degli odierni convenuti”, in mancanza di diversa prova, onere dei convenuti. Il Giudice, considera anche il principio (Cass. n.2335/01) secondo cui “una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed un concausa naturale non imputabile”, sicché “l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità”, salvo prova contraria. Trattasi, comunque, di pronuncia antecedente alla sentenza della Suprema Corte n.21619/2007, sicché applica il criterio causale dell’“elevato grado di credibilità razionale” (tuttora vigente in sede penale) anziché l’attuale criterio del “più probabile che non” (vigente oggi in sede civile), ma nella fattispecie ciò non avrebbe mutato la decisione.