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2011/017
Lo specialista risponde del danno iatrogeno (atrofia testicolare) causato al paziente per imprudenza e negligenza nel caso in cui, avendo omesso di effettuare le opportune indagini strumentali, quali l’ecodoppler, che avrebbero consentito di riscontrare e quindi trattare la torsione testicolare, ha invece erroneamente diagnosticato una orchiepididimite. (Nel caso di specie è stata ritenuta la responsabilità del sanitario, che tuttavia è stata attenuata ed il danno è stato valutato in misura inferiore al minimo tabellare, in quanto la visita è stata eseguita a distanza di circa sei ore dal manifestarsi dei primi sintomi).
La sentenza concerne il caso di un quindicenne che, accusando forti dolori al testicolo sinistro, si reca al pronto soccorso. Da qui, dopo una visita generica, che riscontra una “probabile orchiepididimite acuta”, viene inviato a consulenza urologica urgente. L’urologo, senza effettuare alcun esame strumentale, che peraltro era stato consigliato anche dal medico del pronto soccorso, conferma la diagnosi di orchiepididimite, prescrivendo al paziente una terapia farmacologica. Dopo alcuni giorni il paziente peggiora, ma lo specialista, nuovamente interpellato, lo tranquillizza. Successivamente, perdurando i problemi, il paziente si reca a visita da un altro urologo il quale, disposti gli esami del caso, diagnostica una “atrofia testicolare successiva a torsione testicolare”. La consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, di cui il Tribunale riporta ampi stralci dichiarando di condividerla in toto, ravvisa la sussistenza di responsabilità professionale del primo urologo per imprudenza (mancata adozione di cautele richieste dalla comune esperienza o da regole della scienza medica) e negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa), sfociate nell’erronea diagnosi. In particolare, viene addebitato al medico convenuto di non aver sottoposto il paziente ad ecodoppler (indagine che, se eseguita tempestivamente, avrebbe consentito di accertare la torsione e quindi di conservare, quantomeno in parte, le cellule del testicolo). La responsabilità dello specialista viene ravvisata soprattutto con riferimento alla condotta colposa tenuta dallo stesso il giorno dell’evento ma anche successivamente, in occasione del secondo controllo, quando l’urologo, sottovalutando ancora il quadro clinico del paziente, ha confermato la precedente erronea diagnosi. Il Tribunale accoglie quindi la richiesta di risarcimento del danno subito dal paziente, quantificandolo, tuttavia, in misura inferiore al minimo tabellare, in considerazione del fatto che la visita era stata eseguita trascorse circa sei ore dal manifestarsi dei primi sintomi e, quindi, in un momento in cui il danno non avrebbe potuto essere evitato del tutto.