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2011/018
Rispondono di omicidio colposo in concorso l’anestesista e il chirurgo che non abbiano tempestivamente effettuato un intervento di tracheotomia su paziente colpito da shock anafilattico durante l’anestesia, così determinando uno stato di ipossia cerebrale per venticinque minuti, rivelatosi poi letale. In tale situazione di emergenza i sanitari non hanno osservato le regole cautelari imposte dalla rispettiva posizione di garanzia: da un lato, l’anestesista avrebbe dovuto optare immediatamente per la tracheotomia senza tentare invano di intubare la paziente; dall’altro lato, il chirurgo, pur non essendo a capo dell’équipe, sarebbe dovuto intervenire senza indugio per fronteggiare la riconoscibile complicanza senza poter invocare a propria discolpa il c.d. principio di affidamento
Una paziente è colpita da shock anafilattico nel corso dell’induzione in anestesia con conseguente insorgenza di ipossia cerebrale, mentre in sala operatoria sono presenti il medico anestesista e un medico chirurgo. Dopo aver tentato inutilmente per tre volte di intubare la paziente anche con l’impiego di una sonda, della maschera laringea e del “combitube”, l’anestesista richiede l’intervento di un medico otorinolaringoiatra per effettuare la tracheotomia, che viene praticata da quest’ultimo venticinque minuti dopo lo scatenarsi della crisi allergica. La paziente decede dopo un ulteriore intervento, con il quale il citato medico chirurgo ricuce la lesione gastrica provocata dalle manovre di intubazione compiute dall’anestesista e dalla conseguente insufflazione di gas medicinali nell’apparato digerente. Sul piano eziologico, la causa della morte è individuata nello stato prolungato di ipossia cerebrale, insorto a seguito dello shock anafilattico e non affrontato tempestivamente dai medici presenti in sala operatoria. La Corte di Cassazione ritiene responsabili di omicidio colposo (art. 589 c.p.) sia l’anestesista, sia il chirurgo: con condotte commissive ed omissive, entrambi i sanitari hanno infatti violato regole cautelari in concreto doverose che prescrivevano all’uno e all’altro, in forza della rispettiva posizione di garanzia, di neutralizzare il rischio per la vita della paziente innescato dalla reazione allergica. La colpa del medico anestesista non ha riguardato la fase preparatoria dell’intervento, e cioè gli accertamenti tesi a verificare le eventuali predisposizioni allergiche della paziente, ma si è concretizzata nella fase di gestione dell’emergenza insorta con lo shock anafilattico, ritenuto dai giudici imprevisto ed imprevedibile. Tenuto conto della crisi allergica e del conseguente edema laringeo, anziché tentare inutilmente a più riprese di intubare la paziente, l’anestesista avrebbe dovuto optare senza indugio per la tracheotomia, sfruttando la presenza di un medico chirurgo in sala operatoria e riducendo così al minimo la durata dello stato di ipossia cerebrale. Dal canto suo, il medico chirurgo non può sollevarsi da responsabilità allegando di non rivestire il ruolo di capo dell’équipe e invocando il c.d. “principio di affidamento”, in forza del quale sarebbe legittima la fiducia nella corretta osservanza delle pertinenti regole di diligenza da parte dei terzi e la responsabilità per colpa sarebbe limitata alle violazioni cautelari immediatamente riconducibili alla propria condotta. La Corte precisa che, a prescindere dalla titolarità di posizioni direttive all’interno dell’équipe, quando un’attività associata a rischi per il bene tutelato è svolta coralmente, l’eventuale condotta colposa di un partecipe si riverbera sulla condotta (o meglio sugli obblighi di condotta) dell’altro, a patto che tale colpa sia riconoscibile. Ciò è tanto più vero a fronte delle peculiarità del caso di specie, ove la situazione di emergenza per la vita della paziente, prodottasi con l’ipossia cerebrale associata allo shock anafilattico e percepibile senza equivoci da parte del chirurgo, imponeva a quest’ultimo di procedere immediatamente con un intervento di tracheotomia, senza lasciare spazio agli inutili tentativi di intubazione dell’anestesista e senza attendere l’arrivo del medico specializzato in otorinolaringoiatria.