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FESMED: firmato il contratto di lavoro

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Aggiornamento del Presidente FESMED Carmine Gigli sulla firma del nuovo contratto di lavoro. Sdoganata l’indennità per l’esclusività di rapporto. Introdotte le sanzioni.

Roma, 10 febbraio 2010

La trattativa per il rinnovo del Contratto di lavoro iniziata la mattina del 9 gennaio si è conclusa dopo la mezzanotte con la firma dei due seguenti contratti:
·         CCNL 2006-2009 - Ipotesi di Contratto integrativo
·         CCNL 2006-2009 - Ipotesi di contratto per il biennio economico 2008-2009.

La scarsa entità delle risorse economiche a disposizione ha spostato l’attenzione sulla parte normativa, anche in considerazione del fatto che si trattava sull’introduzione delle sanzioni disciplinari. Questo argomento aveva rappresentato un ostacolo importante già nel precedente contratto e in questa tornata contrattuale la trattativa è rimasta a lungo bloccata, per il rifiuto opposto dalla controparte ad inserire delle norme che prevedessero il reintegro del dirigente in caso di sentenza assolutoria. La situazione di stallo si era trascinata per tutta la durata della trattativa e si è sbloccata solo dopo che la parte pubblica ha riconosciuto il diritto del dirigente ad essere reintegrato nel ruolo, in presenza di una sentenza assolutoria della magistratura.

Come leggerete nell’articolato, il contratto non ha potuto fare altro che registrare la normativa sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, introdotta dal decreto Brunetta (D.Leg. 150/2009), nella quale siamo riusciti ad introdurre delle sanzioni meno gravose, come la “censura scritta”, in precedenza non prevista.

Anche sull'orario di lavoro si è riusciti a sventare il tentativo delle Regioni che miravano a far considerare tutto il lavoro straordinario non preventivamente autorizzato, come tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi, quindi da remunerare soltanto con il salario di risultato. L’articolo in questione alla fine della trattativa è stato completamente riformulato.

Per quanto riguarda un analogo tentativo portato avanti sulle ferie non godute entro il semestre dell’anno successivo e che mirava all’eliminazione del diritto di poter  fruire di dette ferie prima della cessazione dal servizio o di monetizzarle. Si è ottenuto che, fatto salvo il pregresso, in futuro sarà possibile rinviarne la fruizione solo a determinate condizioni, da stabilire in sede di trattativa aziendale.

Per quanto riguarda le problematiche del rischio clinico sono state introdotte delle norme più vincolanti per le aziende e sono stati indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle polizze aziendali per la responsabilità civile.

Tuttavia, a mio avviso, l’elemento destinato a caratterizzare e far ricordare questo contratto di lavoro è costituito dal fatto che, oltre a rivalutare per la prima volta l’indennità per l’esclusività del rapporto, si è riusciti a far abrogare la norma che l’ha resa sino ad oggi una sorta di oggetto misterioso fra le voci stipendiali del medico. Infatti, dal CCNL del 8 giugno 2000, è stata cancellata la frase che, riferendosi all’indennità per l’esclusività del rapporto, stabiliva: “essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.
Questo significa che l’indennità di rapporto entra a far parte del monte salari e dal prossimo contratto di lavoro sarà possibile calcolare l’aumento percentuale anche su questa voce stipendiale. Inoltre, in questo modo si mettono i presupposti per chiedere di non far praticare più su questa indennità le ritenute previste nei primi giorni di malattia.
 
Gli aumenti economici che troverete in busta paga sono i seguenti:
Stipendio tabellare: € 103,30 lordi mensili uguali per tutti
Retribuzione di posizione minima unificata: € 22,40 medi mensili, vedi tabella
Indennità per l’esclusività del rapporto: € 25,80 medi mensili, vedi tabella
Retribuzione di posizione variabile aziendale: € 16,60 mensili, per dirigente
Retribuzione di risultato: € 11,20 mensili, per dirigente
Lavoro straordinario: € 26,61 lordi/ora
Lavoro notturno o festivo: € 30,08 lordi/ora
Lavoro notturno festivo: € 34,70 lordi/ora

Vi ricordo che l’ipotesi di Contratto Nazionale che è stata firmata questa notte dalla maggioranza delle OO.SS. della Dirigenza medica e veterinaria, prima di diventare un Contratto Nazionale applicabile dovrà ricevere l’approvazione del Comitato di settore, della Corte dei Conti e del Consiglio dei Ministri, nonché passare al vaglio dei Ministeri dell’Economia e della Funzione pubblica.

Carmine Gigli

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