Legge sui lavori usuranti: a 70 anni il limite di età per il pensionamento
La legge sui lavori usuranti del 3 marzo 2010 ha spostato il limite massimo di età per il collocamento a riposo della dirigenza medica
Milano, 6 marzo 2010,
Cari colleghi,
è stata approvata lo scorso 3 marzo ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche´ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
L’articolo 22 della legge ha modificato l’articolo 15-nonies del d.leg.502/1992, spostando l’età pensionabile dei dirigenti medici del SSN.
Art. 22. (Eta` pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non puo` superare il settantesimo anno di eta` e la permanenza in servizio non puo` dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di eta` per il collocamento a riposo».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.
In virtù della nuova legge l’articolo 15-nonies del d.leg.502/1992 risulta così modificato:
Articolo 15-nonies - Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E’ abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.
E’ doveroso osservare che la nuova legge sui lavori usuranti non ha abrogato la Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140, che, come ricorderete, all’articolo 17, comma 35-novies, prevede la potestà per le aziende di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente, al compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni
Art.17
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
Al momento risulta difficile prevedere se la coesistenza di queste due norme possa dar luogo a dei contenziosi con le aziende. Mi auguro che i Direttori generali accettino il fatto che la norma è cambiata e non decidano di andare allo scontro.
Se verrete a conoscenza di difficoltà nell’applicazione della nuova legge, vi prego di darmene comunicazione. Cordiali saluti.
Carmine Gigli
Presidente FESMED
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