FORMAZIONE - Consulenza ECM

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CREDITI FORMATIVI FAQ


Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.

Per il triennio 2011-2013 è stato concesso di portate alcuni crediti, acquisiti nel triennio precedente, a carico di questo triennio , secondo una proporzione che è stata riportata a titolo esemplificativa nella tabella che segue

Crediti Triennio 2008 - 2010 Fabb. triennale 2011 - 2013 Fabb. annuale 2011 - 2013
Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5
da 51 a 100 120 Da 20 a 60
Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5

Quindi, nel caso in cui nel triennio 2008-2010 si siano conseguiti da 101 a 150 crediti , nel triennio 2011-2013 si dovranno acquisire solo 105 crediti ( e non 150 come previsto dalla normativa ).
La terza colonna specifica la modalità di acquisizione dei crediti nel triennio. L’acquisizione di 105 crediti deve essere distribuita nei tre anni in modo” il più possibile uniforme “, ovvero non meno di 17.5 crediti all’ anno e non più di 52.5 crediti all’anno, questo per garantire che la formazione sia costante e non veda anni in cui sia del tutto assente.
Sono previste esenzioni in questi casi
  • I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base1 propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  • Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  • Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
Sono inoltre esenti dalla formazione nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
  • congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  •  aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Reclutamento diretto sta ad indicare che la quota di partecipazione all’evento e/o l’ospitalità all’evento e/o il viaggio siano stati pagati da terzi
Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro dovesse essere a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente
Un membro della faculty deve dichiarare presenza di conflitto se, negli ultimi 3 anni, ha ricevuto compensi per lavori di ricerca o qualsiasi altro genere per società elettromedicali o farmaceutiche.
La certificazione compete esclusivamente all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. La certificazione per l’anno o per il triennio può essere richiesta all’Ordine tramite formale richiesta su modulistica predisposta