FORMAZIONE - Consulenza ECM

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NEWS ECM


Scadenza triennio Ecm. Del Rio (Consulcesi): “Assicurazioni potrebbero inserire clausole di rivalsa interna”
di Segreteria
21/12/2023

Con l'approvazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, infatti, verrà data piena attuazione alla norma che lega i crediti ECM (nella misura del 70%) all'efficacia della copertura assicurativa. I professionisti che non raggiungeranno questa percentuale saranno dunque esclusi dalla copertura assicurativa, trovandosi quindi privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico. Ma non è finita qui perché, secondo l’avvocato Francesco Del Rio, consulente legale Consulcesi, il rischio è quello che le compagnie assicurative introducano clausole di rivalsa interna.

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COPERTURA ASSICURATIVA: NON SARà EFFETTUATA SE SI è AL DI SOTTO DEL 70% DEI CREDITI DEL TRIENNIO ?
di Segreteria
30/11/2023

La questione della copertura assicurativa, in relazione all’assolvimento dell'obbligo formativo, era stata da tempo portata sul tavolo di discussione: sembra imminente la sua approvazione

[Sito web] 

RIDUZIONE OBBLIGO FORMATIVO PER I PAESI COLPITI DA ALLUVIONE
di Segreteria
14/11/2023

Gentilissimi
si allega delibera che prevede la riduzione dei crediti per l anno 2023 , fino ad 1/3 ( 50 crediti ) per i medici coinvolti nella loro attività nelle zone alluvinate o residenti in queste
La segreteria ECM di ACOI (ecm@acoi.it) resta a vostra disposizione per evenuali chiarimenti

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Procedimenti amministrativi per chi non è in regola con obbligo_Quotidiano Sanità.it _18/07/2022
di Segreteria
23/07/2022

Procedimenti amministrativi per chi, al 31 dicembre 2022, risulterà non in regola con l’obbligo formativo. Il Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Palermo, Toti Amato, spiega a cosa vanno incontro i professionisti che, al termine del triennio, non avranno raccolto tutti i crediti ECM richiesti dalla normativa.

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21/07/2022 - Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
di Segreteria
22/07/2022

La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

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21/07/2022 - Delibera relativa alla modifica del punto 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"
di Segreteria
22/07/2022

La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha approvato la modifica del punto 11 "Docenza, tutoring e altri ruoli" del documento dei "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM".

In particolare, la delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori soggetti coinvolti nell'erogazione degli eventi ECM.
Le suddette modifiche saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all'implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.

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MYECM:CAMBIO DI MODALITA' DI ACCESSO PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO
di Segreteria
20/01/2022

Si comunica che ,
a partire dal 1 ottobre l'accesso al sistema MY ECM potrà avvenire esclusivamente con SPID o CIE, diversamente non potrà più essere possibile consultare il proprio profilo e la costruzione / modifica del proprio Dossier formativo
La segreteria ECM è a Vostra disposizione ( ecm@acoi.it)


DELIBERA IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
di Segreteria
16/12/2021

In data 15/12/2021
la Commissione Nazionale per la formazione continua ha deliberato la possibilità di spostamento dei crediti , acquisti al 31/12/2021, fino al 30/06/2022
Si allego testo integrale della suddetta delibera
La Segreteria ECM resta a Vostra disposizione (ecm@acoi.it)

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SCADENZA ADEMPIMENTI ECM: PREVISTI DAL 2022 CONTROLLI CHE PORTERANNO SANZIONI AI SOGGETTI NON IN REGOLA
di Segreteria
01/11/2021

Il debito formativo,per ogni triennio è stabilito a 150 crediti
E' stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.Lo spostamento di tali crediti potrà essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.
Lo spostamento dei crediti potrà essere effettuato solo se il professionista si trova ad aver conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo del triennio che si vuole utilizzare per la compensazione dei crediti in altro triennio

La segreteria ECM , resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ecm@acoi.it


OBBLIGO FORMATIVO PER I PROFESSIONISTI IN QUIESCENZA
di Segreteria
06/03/2021

Con delibera del 4 febbraio 2021, si specifica che il professionista sanitario, che svolge la libera professione dopo il pensionamento , NON è assolto dall’ obbligo formativo , ma si richiede nella seguente modalità:

*qualora fatturi fino a 5.000 euro: in questo caso potrà avvalersi di una riduzione di 2 crediti ogni 15 giorni di fermo

* Se la fatturazione annuale sarà superiore a 5.00 euro non è prevista alcuna riduzione dell’ obbligo formativo


OBBLIGO FORMATIVO PER I PROFESSIONISTI SANITARI RESIDENTI NELLE ZONE DEL SISMA
di Segreteria
06/03/2021

Con delibera del 4 febbraio 2021, per i professionisti sanitari operanti nelle zone del sima verificatosi nel 2017 e 2017, si richiede l'assolvimento dell’obbligo formativo in questa modalità:

* per il triennio 2017*2019 acquisizione di soli 75 crediti ( a fronte dei 150 come previsto dalla normativa )

*riduzione di 25 crediti per il triennio 2014-2016
Qualora in questi due trienni, siano stati acquisiti un numero maggiore di crediti, questi potranno essere portati a detrazione nel presente triennio


PROROGA ACQUISIZIONE CREDITI TRIENNIO 2017-2018-2019
di Segreteria
06/03/2021

A seguito della Pandemia che nel 2020 ha bloccato gran parte della formazione facente parte del protocollo ECM , obbligatoria per il professionista sanitario , il 04 febbraio 2021 AGENAS ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di acquisizione dei crediti formativi per il triennio passato(2017-2018-2019)
Si ricorda che lo spostamento dei crediti è possibile solo nel caso in cui sia stato raggiunto il numero di crediti obbligatorio per il triennio in corso


CREDITI ECM: ESONERO DEI PROFESSIONISTI SANITARI ?
di Segreteria
19/06/2020

Si riporta in sintesi quanto integrato da AGENAS nel punto 8 della "delibera emergenza COVID19 " redatta dalla commissione nazionale per la formazione continua il 10/06/2020 e pubblicata sul sito AGENAS IL 17/06/2020 ) in merito all'obbligatorietà dei crediti formativi per i professionisti sanitari ( GU n 123 pag 24- 2 ter in allegato ):

.....è Prorogato al 31 dicembre 2021 il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019
nonché la possibilità di spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo ANCHE relativamente al triennio formativo 2014-2016...

Viene quindi ribadita la necessità del corretto conseguimento dei crediti nei due trienni precedenti e permane la possibilità , qualora il professionista non avesse bisogno di recuperare i crediti per uno o più trienni precedenti , di poter utilizzare eventuali crediti formativi acquisiti nel 2020, in aggiunta a quelli ricevuti per l'emergenza COVID-19, per il raggiungimento dei 150 crediti richiesti nel triennio 2020-2022

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ACQUISZIONE CREDITI PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 PROROGA AL 30/12/2020 SOLO SE...
di Segreteria
27/12/2019

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita tino al31 dicembre 2020 per
eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020.
Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanità par.l.l, punti l e 2 (ovvero una riduzione dai 15 ai 30 crediti qualora , nel triennio precedente sia stato assolto pienamente l 'obbligo formativo )

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01/08/2019 - Delibera integrativa Dossier Formativo
di Segreteria
25/08/2019

Si comunica che, per l'implementazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha approvato una delibera integrativa della precedente regolamentazione del 14 dicembre 2017.

La delibera consente di usufruire di un BONUS DI 30 CREDITI per la costruzione del dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019.

Si ricorda che la possibilità di programmare la formazione attraverso l'utilizzo del Dossier Formativo riguarda tutti i professionisti sanitari ed i loro rispettivi gruppi di appartenenza, quali le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali.

Di seguito si allega delibera.

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Dal 01/01/2019 Le Nuove Regole per l’Acquisizione dei crediti E.C.M.
di Segreteria
01/02/2019

Professionista sanitario: da quando deve acquisire i crediti e quanti sono i crediti da acquisire?
Dal momento dell’acquisizione della specializzazione, il professionista sanitario ha l’obbligo formativo di conseguire 150 crediti per il triennio 2017-2019, al netto di esenzioni di cui potrà beneficiare in particolare condizioni.
Qualora la specializzazione dovesse essere conseguita a metà anno, l’obbligo formativo verrà calcolato in proporzione al periodo rimanete per la conclusione dell’anno, supponendo che ogni per ogni anno sono previsti 50 crediti.
Chi, ad esempio, acquisisce la specializzazione a giugno 2018, a fine 2019 dovrà dimostrare di avere conseguito solo 75 crediti
Il numero dei crediti da acquisire, per il triennio 2017-2019, può scendere:
• a 120 se nel triennio precedente sono stati conseguiti dai 121 ai 150 crediti
• a 135 se nel triennio precedente sono stati conseguiti dal 80-120 crediti
Sono previste inoltre riduzioni per coloro che hanno redatto il dossier formativo
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NUOVE REGOLE PER IL RECUPERO CREDITI
di Segreteria
23/11/2018

Gentilissimi Soci
da novembre 2018 è stata deliberata una modalità per il recupero crediti per il triennio 2014-15-16, offrendo un opportunità importante ai professionisti sanitari in relazione alle evoluzioni che in questi anni si sono avute sulla centralità della formazione. Si allega documento in originale in cui sono stati messi in evidenza i punti centrali che dettagliano la procedure da seguire
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti


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PIU' CREDITI FORMATIVI PER GLI EVENTI SU "TEMATICHE SPECIALI"
di Segreteria
08/11/2018

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s. ha adottato una delibera (all. 1) nella quale ha ritenuto, su specifica richiesta del Ministero della salute, di inserire tra le tematiche speciali di interesse nazionale la antimicrobico resistenza.
L'Accreditamento di eventi che andranno a trattare questa tematica o per tutto l evento o in una parte di questo, avranno un numero di crediti maggiore rispetto agli altri eventi formativi

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OBBLIGO FORMATIVO 2017-2019
di Segreteria
03/02/2018

Si allega la delibera del CNFC che sancisce l obbligo formativo a 150 crediti per il triennio . Il numero dei crediti potrà essere ridotto, nella misura di seguito riportata , qualora sussistano le condizioni
• Esenzioni ( ad esempio specializzazione )
• Riduzione di 15 crediti per chi, all’inizio del triennio, ha compilato e svolto il proprio dossier formativo
• Riduzione di 30 crediti per chi nel triennio precedente ha acquisito da 121 a 150 crediti
• Riduzione di 15 crediti per chi nel triennio 2014-2016 ha acquisiti fra gli 80-120 crediti

Si deve inoltre sapere che
• Le certificazione dei crediti conseguiti sono rilasciati , per i fini conseguiti dalla legge, dall’ Ordine
• Il professionista non può acquisire più del 40% di crediti in qualità di docente /tutor / relatore , durante il triennio
• Il professionista non può acquisire più di 1/3 dei crediti attraverso il reclutamento diretto
• Ciascun partecipante in qualità di : docente / tutor/ relatore non può acquisire più di 50 crediti ad evento
• Nel caso di co-docenza, di almeno 30 minuti per singolo docente, tutti i docenti che sono indicati nella sessione , qualora abbiano una funzione all’interno di questa , hanno diritto ai crediti in ugual misura
• Se il professionista, partecipa ad un evento come docente, non può partecipare contemporaneamente come discente
• Se un professionista vuole partecipare come dicente in una edizione di un evento in cui ero stato in precedenza docente , il suoi nominativo non potrà più apparire in programma

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Riconoscimento crediti per corsi di formazione non accreditati
di Segreteria
06/09/2016

Estratto determina del 7 luglio 2016

Con delibera del 7 luglio 2016, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in medicina concede la possibilità, a tutti i professionisti sanitari, di richiedere il riconoscimento di corsi di formazione non accreditati ai quali il professionista ha partecipato e che ritiene siano stati di valore aggiunto per la formazione professionale nel triennio 2014-16.
Chiunque fosse interessato, potrà presentare la documentazione relativa al corso, presso l’Ordine dei medici di appartenenza: sarà l’Ordine ad effettuare una valutazione sull'eventuale numero dei crediti attribuibili ai corsi presentati.
Il numero massimo di crediti che potranno essere riconosciuti da A.GE.N.A.S al professionista, per il triennio 2014/16, non sarà superiore a 15, indipendentemente dal numero di corsi frequentati.

Per info ecm@acoi.it