Tutela Legale

Tutela Legale

Tutela Legale

TUTELA LEGALE IN PILLOLE

  • La Legge 24/2017 (Gelli)

    La Legge 24/2017 (Gelli) ha introdotto sostanziali novità in sanità tra le quali:


    1. Un sistema nazionale-regionale-aziendale di monitoraggio e gestione del rischio sanitario;
    2. La responsabilità extracontrattuale dei medici in ambito civile (art. 7 L. Gelli), la prova è a carico del paziente e la prescrizione è più breve, di 5 anni invece che 10;
    3. Sul versante penale: il medico non è punibile se ha seguito le linee guida o buone pratiche idonee al caso concreto o se non le ha osservate a ragion veduta perchè non applicabili a quel particolare paziente (art. 6 L. Gelli) . Le linee guida non sono vincolanti, non obbligano il medico a un'obbedienza cieca e acritica, sono un parametro per valutare l'appropriatezza della prestazione senza mortificare l'autonomia e libertà di cura del medico.
  • Decreti Ministeriali attuativi

    Sono stati emessi 2 Decreti Ministeriali attuativi della legge Gelli

    Il DM del settembre 2017 ha istituito presso l'Agenas l'Osservatorio Nazionale della Sicurezza in Sanità, il DM dell'agosto 2017 ha istituito l'elenco delle società scientifiche e associazioni che, munite dei requisiti prescritti dalla Legge Gelli, saranno gli erogatori ufficiali delle linee guida ed entreranno nel processo di produzione e aggiornamento delle stesse in collaborazione con il Ministero della Salute, la Conferenza Stato – Regioni, l'AGENAS e l'Istituto Superiore di Sanità.

    Di recente il “diritto vivente” è tornato alla ribalta.

    Sono state emesse alcune significative sentenze in ambito penale . La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8770/2018) si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale sul perimetro e profili intertemporali di applicazione della L. Gelli (n. 24/2017) . Secondo la sentenza De Luca Torabori, la Legge Balduzzi sarebbe quella più favorevole da applicare ai fatti anteriori alla Legge Gelli. La sentenza Cavazza ha espresso orientamento opposto. La Cassazione innanzi tutto ha salvato la legittimità costituzionale dell'art. 6 della Legge Gelli (prescrizioni penali). Si è poi soffermata sulla natura, finalità e cogenza delle linee guida chiarendo che:


    1. Sono parametri per valutare la diligenza , prudenza , perizia, ma non sono precetti cautelari;
    2. Non generano colpa specifica, non obbligano ad una obbedienza cieca e militaresca;
    3. Sono norme elastiche e occorre sempre tenere in conto le specificità del caso concreto;
    4. Non ci sono automatismi nella correlazione tra osservanza /inosservanza delle linee guida e addebito di colpa professionale.
  • Le Sezioni Unite hanno indicato...

    Le Sezioni Unite hanno indicato le seguenti circostanze in cui il medico può incorrere in colpa professionale penalmente rilevante:


    1. Se l'evento si è verificato per negligenza, o imprudenza (anche lieve);
    2. Quando il caso non è regolato da linee guida o buone pratiche e il medico non ha agito correttamente rispetto all' ”agente modello”;
    3. Se si tratta di imperizia o sia stata incorretta la scelta / individuazione delle linee guida o buone pratiche (non adeguate al caso concreto) In tale ipotesi non rileva il grado di colpa (lieve o grave);
    4. Se si tratta di imperizia grave nell'esecuzione di linee guida o buone pratiche pur adeguate al caso concreto. In tal caso andrà comunque valutato il grado di rischio da gestire e le speciali difficoltà della prestazione medica.