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TUTELA LEGALE - Consulenza & news

TUTELA LEGALE - Consulenza & news

TUTELA LEGALE - NEWS


La responsabilità del medico: verso la delimitazione per la (sola) colpa grave?
di Ufficio Legale ACOI
22/03/2024

Dopo tanti anni di impegno della (sola) giurisprudenza sul tema della responsabilità medica e dopo il confusionario e faraginoso tentativo della legge Balduzzi ( L.189/2012) nel famigerato art. 3 poi abrogato, la legge Gelli (24/2017) ha tentato di delineare la disciplina in ambito penale, modificando gli articoli del codice sulle lesioni colpose e omicidio colposo.
Mentre altre previsioni della citata legge sono da difendere ed hanno messo in luce un effettivo cambiamento di rotta introducendo chiarezze e tutele, sotto l'aspetto penale la disciplina emersa non è risultata particolarmente chiara ed efficace, perchè non solo discutibile ed incerta nella ratio, ma anche di difficile applicazione pratica, tanto che le Sezioni Unite della Cassazione si sono dovute pronunciare tentando di dare una coerenza al disposto del legislatore, tuttavia non riuscendo appieno nell'intento.

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Medical malpractice e procedimento penale: l'archiviazione ci mette al sicuro?
di Ufficio Legale ACOI
15/03/2024

L'archiviazione costituisce l'alternativa all'esercizio dell'azione penale.
Il PM alla conclusione delle sue indagini (preliminari) se: 1) la notizia di reato risulta infondata; 2) è rimasto ignoto l'autore del reato; 3) manca una condizione di procedibilità, es. la querela per lesioni; 4) il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato; 5) il fatto è particolarmente tenue;
chiede al giudice di questa fase (Gip) di emettere un provvedimento di archiviazione.
L'infondatezza della notizia di reato si radica sulla non idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio

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Riflettori sul consenso: la capacità plurioffensiva dell'omessa informativa al paziente
di Ufficio Legale ACOI
07/03/2024

Il tema del consenso informato al paziente continua ad essere attenzionato dalla Corte dei Conti.
Si è avuto modo di ricordare che dalla sentenza Cassazione Sez. Unite "Giulini" (n. 2437/2008) la valutazione della condotta del medico omissiva o commissiva, sotto il profilo penale non ammette un diverso apprezzamento o una modifica del titolo di reato a seconda che la prestazione sia stata realizzata con o in assenza del consenso del paziente.
Anche le pronunce più recenti (Cass. pen. 21537/2015; Cass. pen. 16678/2016) hanno ribadito che si resta sempre nell'ambito delle ipotesi colpose e non dolose differentemente da ciò che aveva affermato una severa ed ingiusta giurisprudenza degli anni novanta.
E' rimasto costante tuttavia l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo cui l'attività medica senza consenso offende il bene giuridico della libertà morale e autodeterminazione della persona sulla propria salute e sul proprio corpo.

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Il chirurgo davanti alla Corte dei Conti
di Ufficio Legale ACOI
01/03/2024

Da qualche tempo i chirurghi sono confrontati con un altro giudice. Non bastava il Giudice civile e penale, oggi il tema della responsabilità sanitaria è oggetto di scrutinio anche da parte della Corte dei Conti. Quando ? Se si tratta di un medico dipendente pubblico; se la ASL / Struttura ha risarcito il paziente e agisce in via di regresso per ottenere il rimborso delle somme erogate al paziente asseritamente leso o ai suoi eredi; se si verte nell'”ipotesi” di colpa grave a seguito di una sentenza civile o penale o per le ricostruzioni del comitato valutazione sinistri della struttura in sede stragiudiziale per la risoluzione della vicenda.
I presupposti perchè si instaurino le indagini innanzi alla Procura presso la Corte dei Conti sono due: ipotesi d colpa grave (o dolo) e danno erariale.
Competente a statuire è il Collegio giudicante (sezione giurisdizionale regionale), quando il PM (presso la Corte dei Conti) ritiene di non archiviare il caso e chiede il giudizio.
Quando interviene la prescrizione ? Nulla a che vedere con le regole vigenti in ambito civile o penale.

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Scudo penale per i medici Luci ed ombre
di Ufficio Legale ACOI
22/02/2024

Di recente sono fioriti numerosi articoli ed interviste per comunicare a gran voce che è stato approntato uno "scudo penale per i medici che varrà per tutto il 2024".
Nell'attesa di una riforma organica sulla responsabilità medica con i suggerimenti al Ministro Nordio da parte della Commissione (D'Ippolito) ci si interroga sulla percorribilità di strade come "lo scudo penale".
Val la pena evidenziare che nel decreto mille proroghe sono stati inseriti gli emendamenti 4.73, 4.75, 4.77, 4.80 e 4.81. i quali prevederebbero che :
"Fuori dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave opera per i fatti di cui agli articoli 389 e 390 del codice penale commessi sino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario".

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Spiragli di luce
di Ufficio Legale ACOI
15/02/2024

Il Presidente della Commissione Nordio Cons. Adelchi D'Ippolito, assieme ai due Vice Presidenti Prof. Fiorella e Prof. Maira, continua ad incontrare i medici in varie occasioni, come quella dello scorso 7 febbraio al Policlinico Umberto I di Roma, evento organizzato dal Prof. Vito D'Andrea. L'ACOI è stata presente ed invitata a fornire qualche spunto di riflessione. Era presente anche la Fesmed con il suo Presidente.
Dalle informazioni rese si evince come la Commissione Nordio sia orientata a rivisitare la disciplina penalistica delineata nella legge Gelli (24/2017) in favore di una disposizione che configuri ipotesi di responsabilità dei sanitari solo in caso di "colpa grave". Ciò metterebbe l'Italia in linea con le tendenze degli altri paesi europei.

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Omessa o tardiva diagnosi e responsabilità medica
di Ufficio Legale ACOI
08/02/2024

Il ritardo diagnostico e le sue inevitabili conseguenze sotto forma di "malpractice medica" è oggetto di crescente interesse e vivace discussione sia in ambito medico che giuridico. L'argomento è complesso e genera difficoltà di interpretazione e valutazione, dando luogo a risposte non sempre omogenee.
La valutazione medico legale di questi casi risulta spesso molto problematica perchè anche identificando un comportamento "colposo" da parte del sanitario, nel quale possono rilevarsi manchevolezze nelle strategie di esecuzione, nella valutazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali o nell'impostazione del percorso diagnostico-differenziale, non sempre è possibile affermare con certezza quale sia stata l'incidenza negativa di tali omissioni sull'evoluzione naturale della malattia in quel determinato paziente.

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Nel processo emerge sempre la verità...
di Ufficio Legale ACOI
01/02/2024

“Nel processo verrà fuori la verità....” Ogni chirurgo che in coscienza sa di aver fatto veramente tutto il possibile per evitare una morte o le lesioni riportate dal paziente, spesso si esprime con la fiducia nelle investigazioni della magistratura, ritenendo che la sua innocenza , la sua estraneità ai fatti contestati, emergerà...perchè costituisce “la verità”.
Ma di quale verità si tratta ?
La “verità processuale” spesso non sembra coincidere in tutto o in parte con la ricostruzione della vicenda clinica che il medico si aspetta. Nella verità processuale , ossia nelle risultanze del processo, entrano infatti in gioco tante componenti. Nel “diritto di difendersi provando”, il chirurgo sottoposto a procedimento e accusato di malpractice per un evento avverso, dovrà tener in conto che per la parità di armi e posizioni tra accusa e difesa, spetta all'indagato (o imputato) raccogliere tutti gli elementi a sua discolpa e costruire velocemente e sapientemente la strategia difensiva.

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Nesso causale e criteri di valutazione della prova nella responsabilità medica
di Ufficio Legale ACOI
25/01/2024

Sembra utile segnalare un recente significativo approdo della Cassazione penale in tema di nesso causale e criteri di valutazione delle prove in grado di appello. Innanzitutto la Corte di Cassazione ha statuito che quando ci sia una pluralità di indagini svolte da periti e consulenti che forniscono tesi contrapposte sulla causa dell'evento avverso, il giudice è tenuto ad effettuare un vaglio accurato sulla affidabilità metodologica di ciascuna indagine tecnica e deve accertare per le singole ipotesi formulate dagli esperti se si ravvisi una soluzione sufficientemente affidabile in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria avanzata dai singoli esperti in quel caso.

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La relazione tra l'indicazione all'intervento chirurgico e rischio anestesiologico
di Ufficio Legale ACOI
19/01/2024

Il chirurgo oltre ai collaboratori / colleghi membri della stessa equipe chirurgica, istaura rapporti anche con medici di diversa specializzazione e competenza, con relazioni non legate gerarchicamente tra loro.
E' necessario allora capire come si atteggino, riguardo alla responsabilità per condotte colpose, i rapporti tra i diversi specialisti che cooperano. Sicuramente d'interesse è il rapporto tra chirurgo ed anestesista. Se in passato il chirurgo era il dominus incontrastato della sala operatoria, successivamente è stata riconosciuta all'anestesista autonomia e indipendenza.
“Il medico anestesista pratica direttamente sui malati, sotto la propria responsabilità, gli interventi per anestesia, sorvegliando sull'andamento del trattamento; esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestetico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia (art. 1, co. 2 L. 653/1954)“.

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Il medico di pronto soccorso e il medico di consulenza/reparto: posizione di garanzia
di Ufficio Legale ACOI
11/01/2024

Spesso il rimprovero che si eleva a carico dei medici chirurghi è quello di omettere accertamenti e interventi. La caratteristica dei reati omissivi è proprio la posizione di garanzia rivestita dal soggetto agente che si riverbera nei termini di rimproverabilità ed esigibilità di una condotta doverosa, prevista dalle norme per evitare che si verifichi un evento infausto a carico del paziente. Alla base della posizione di garanzia rivestita dal medico vi è la relazione terapeutica tra sanitario e paziente dalla quale deriva in capo al primo soggetto l'obbligo di attivarsi a tutela della vita e salute del secondo. Al professionista sanitario si richiede diligenza, prudenza e perizia in base alle sue competenze e capacità tecniche specifiche ossia una condotta non esigibile da qualsiasi operatore sanitario, ma in realtà relativa alla specialistica e professionalità specifica.

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LA RESPONSABILITÀ MEDICA: UN SISTEMA NO FAULT. UN ESEMPIO PER L'ITALIA
di Ufficio Legale ACOI
14/12/2023

Il 1 dicembre si è tenuto a Roma presso il Palazzo Santa Chiara, Pantheon, un incontro di studio "Chirurgia Ospedaliera: facciamola vivere, non sopravvivere" .
L'occasione ha consentito un profilo di comparazione sul sistema francese e inglese nonchè per illustrare ai partecipanti le proposte ACOI alla Commissione Nordio per un deflattivo del contenzioso. Tra le proposte, significativa è quella sulle Commissioni Regionali Stragiudiziali di Conciliazione ispirate alla soluzione della Francia e di Bolzano.
“No Fault” significa “nessuna colpa”.
Declinandolo in termini sanitari, potrebbe indicare un sistema di indennizzo per determinate casistiche di eventi senza colpa, vale a dire che in ambito sanitario anziché cercare a tutti i costi il “colpevole” di un evento avverso, si preferisce indennizzare la vittima del sinistro, comprendendone le cause per prevenire casi analoghi. Il modello muove i primi passi nel 1974 in Nuova Zelanda, laddove si introduce un sistema pubblico di indennizzo globale degli infortuni per tutti i cittadini, finanziato mediante la tassazione generale, le accise sulla benzina, le imposte sulle licenze di guida ecc. Il programma viene gestito dall'ACC (Accident Compensation Corporation), corrispondente all'INAIL, che costituisce delle “riserve” che permettono di stanziare fondi per le richieste di rifusione annuale.
Lo schema si diffonde successivamente nel continente europeo, nell'emisfero scandinavo – Svezia, Danimarca e Finlandia.

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Le patologie della cartella clinica: rischi e censure in ambito medico-legale
di Ufficio Legale ACOI
02/12/2023

Appare utile continuare una riflessione sulla cartella clinica.
Quali sono gli errori più comunemente commessi nella gestione della documentazione clinica? A quali rischi giuridici è esposto il chirurgo, quali addebiti di responsabilità possono essergli mossi per non aver documentato correttamente la propria attività?

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L'equipe medica: divisione del lavoro e allontanamento dalla sala operatoria
di Ufficio Legale ACOI
24/11/2023

L'attività medica oggi è caratterizzata dall'intervento e cooperazione di più sanitari che interagiscono tra loro per il conseguimento di un fine comune che è la cura del paziente. In altre parole più medici intervengono in una sequenza di fasi e il contributo operativo di ciascuno si colloca in un contesto che può essere cronologicamente anche separato rispetto a quello degli altri ma si inserisce pur sempre nell'unica finalità dell'attività curativa che quindi anche se complessa mantiene il suo carattere unitario.
Una questione frequentemente affrontata dalle sentenze è quando nell'attività medica in equipe si configuri o meno una responsabilità se il sanitario si allontani prima della conclusione dell'intervento chirurgico e vi sia un evento lesivo cagionato al paziente dall'errore posto in essere da altri colleghi in sua assenza. Si tratta sempre di una ipotesi di cooperazione sincronica tra sanitari che a volte hanno anche uguale posizione gerarchica, possono essere anche specialisti di più discipline e vi è la contemporanea presenza di più medici in un unico contesto spazio temporale.
Qualora dall'equipe medica si allontani un medico che ha partecipato all'intervento chirurgico e rimangano più sanitari al tavolo operatorio, in sala operatoria, si pongono problemi se lo scioglimento anticipato dell'equipe chirurgica per cause personali o per attività impellenti da compiere su un altro paziente possa escludere la responsabilità colposa del medico che si è allontanato e che non era presente quando vi è stata una omissione o commissione che ha cagionato delle conseguenze dannose al paziente.

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Diagnosi errata o tardiva: il medico è sempre responsabile?
di Ufficio Legale ACOI
11/11/2023

Quando si parla di mala sanità spesso si parla anche di errore medico nei confronti del professionista che ha cagionato la morte di un paziente o la compromissione irrimediabile delle sue condizioni di salute.
Quando si parla di diagnosi errata o effettuata in ritardo in un paziente affetto da una grave patologia, entrano in gioco diversi fattori, per esempio l'impossibilità di effettuare delle scelte terapeutiche corrette, la riduzione dei giorni di vita e della qualità di vita nel periodo restante. E' il caso di precisare che se la morte del paziente è stata cagionata proprio da un errore professionale e quindi l'accertamento tempestivo della patologia avrebbe consentito, con dei trattamenti appropriati, di evitare il decesso allora non vi sono dubbi purtroppo sulla responsabilità e anche sul risarcimento del danno ma i casi così chiari sono assolutamente poco frequenti e molto spesso nonostante l'evento avverso non costituisca errore bensì complicanza e un intervento tempestivo a seguito di diagnosi corretta non garantisce comunque la salvezza del paziente e il decesso si sarebbe avuto comunque il medico chirurgo è da considerarsi comunque responsabile?

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Assolto dal processo penale. Coinvolto dopo anni nel processo civile: la persecuzione del chirurgo
di Ufficio Legale ACOI
02/11/2023

Sempre più frequentemente si assiste al fatto che un chirurgo indagato o imputato nel processo penale che riporta una archiviazione o un'assoluzione e pian piano riguadagna la tranquillità, dopo vario tempo, sbalordito, viene “ripescato” nel processo civile e coinvolto in anni di tortura giudiziaria perchè la struttura, citata dal paziente, lo chiama in causa.
Si arriva al paradosso che la “chiamata di terzo” obbliga il medico a difendersi anche nei confronti di CTU sfavorevoli in ambito civile, poiché gli esperti nominati dal Giudice ignorano o sono di contrario avviso, rispetto alle conclusioni scagionanti dei CT della Pubblica Accusa (PM) o dei periti del giudice penale !
E così dopo anni di sfide ed estenuante impegno, nel settore penale....si ricomincia nel civile.

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La ricostruzione della vicenda clinica: esigenza di certezza sulla causa di morte
di Ufficio Legale ACOI
28/10/2023

In occasione di un processo in cui accusa e difesa erano discordi sulla causa di morte del paziente è ritornata alla ribalta la tematica causale. Nella fattispecie l'accusa riteneva che il paziente fosse deceduto per shock emorragico (anemia acuta post emorragica secondaria a sanguinamento del campo operatorio suturato al termine dell'intervento).
La difesa riteneva invece uno shock cardiogeno, ricostruendo quale vera causa di morte un'insufficienza funzionale del ventricolo cardiaco di sinistra per aritmia rapidamente letale/arresto cardiaco improvviso, ossia un evento improvviso imprevedibile inevitabile rapidamente mortale che poteva insorgere in qualsiasi momento della vita della persona per il suo substrato clinico patologico.

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Chirurghi aggrediti e denunciati: occorrono rimedi urgenti
di Ufficio Legale ACOI
19/10/2023

Sono sempre più frequenti ed allarmanti i casi di violenze verbali e fisiche contro gli operatori sanitari.
Gli ultimi dati Inail, riferiti al triennio 2019-2021, descrivono una situazione sconfortante: 1.600 aggressioni all'anno, di cui 7 su 10 rivolte contro donne.
Da anni se ne parla e si stanno prendendo i primi provvedimenti. Il Ministero della Salute a marzo ha lanciato la campagna "la violenza non cura" per sensibilizzare ed arginare un problema che ha molti risvolti, tutti negativi. I pazienti ed i loro parenti non si rassegnano alla malattia, sono più informati rispetto al passato, ma poi non si fidano dei trattamenti facendo venir meno il rapporto fiduciario medico-paziente.
Le conseguenze di questa ingravescente situazione sono oltre alle aggressioni anche le numerose denunce. Ogni anno ne vengono presentate 35.600 contro operatori sanitari e strutture sanitarie pubbliche e private, anche nel settore penale.
Si parla di 300.000 cause pendenti e si spendono da parte delle strutture denunciate 203,5 milioni all'anno.

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Responsabilità del chirurgo nel post-operatorio
di Ufficio Legale ACOI
10/10/2023

La posizione di garanzia del chirurgo nei confronti del paziente non è limitata allo stretto ambito dell'esecuzione dell'intervento ma si estende al successivo decorso post operatorio .
La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento più volte, precisando che il chirurgo non è affatto esonerato dalla responsabilità penale dopo l’intervento, se dalle successive attività post-operatorie derivano lesioni al paziente.
Val la pena rammentare il caso di un chirurgo sanzionato per condotta negligente per essersi allontanato dall’ospedale senza presenziare alla fase di conteggio delle garze e alle operazioni di sutura. Il paziente aveva sporto denuncia perchè dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una grave patologia polmonare, aveva poi subìto una complicanza settica a causa della derilizione di una garza all’interno della cavità pleurica.
Nella denuncia aveva coinvolto anche il secondo operatore la cui condotta era stata censurata per aver lasciato la sala operatoria prima degli adempimenti conclusivi dell'intervento, tra cui il conteggio di ferri e garze, adempimento necessario per escludere la presenza di corpi estranei nel sito chirurgico.

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Le infezioni ospedaliere sottovalutate nei processi di responsabilità sanitaria
di Ufficio Legale ACOI
06/10/2023

Entro il 2050 saranno circa 450 mila le persone che potrebbero morire per infezioni ospedaliere e ciò costerebbe almeno 12 miliardi di euro. Occorre sicuramente migliorare la formazione degli operatori sanitari e chirurghi per quanto riguarda la prevenzione, il controllo, la vigilanza sulle infezioni ospedaliere, tenuto conto anche che giocano un ruolo importante le carenze strutturali e tecnologiche e la carenza di personale.
Va rilevato che manca un supporto istituzionale a livello nazionale, regionale e locale; manca un coordinamento nell'azione tra i vari livelli e al loro interno; manca la consapevolezza in merito all'urgenza in tema di antimicrobicoresistenza; manca un inquadramento normativo che valorizzi l'organizzazione del personale e la sua preparazione su questo specifico versante.
È necessario colmare questi vuoti per governare efficacemente il rischio infettivo, prevedere più personale formato e una normativa ad hoc aggiornata e consapevole del quadro che emerge dalle infezioni ospedaliere in Italia. L’avvio di un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere a tutto il personale sanitario e non sanitario degli ospedali, il potenziamento delle competenze tecniche, digitali e manageriali nel sistema sanitario necessita di corsi di formazione specifici da realizzare entro l’orizzonte del PNRR.

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Quando i Giudici ascoltano...
di Ufficio Legale ACOI
29/09/2023

Pare opportuno riportare un'interessante ordinanza del Tribunale monocratico di Roma di quest'anno, in merito alla violazione dei diritti di difesa nei confronti del medico indagato, per omesso avviso di accertamenti tecnici irripetibili, nel caso di specie l'autopsia del paziente deceduto.
Nel caso in oggetto, il Pubblico Ministero, all'esito della notizia di reato effettuava il sequestro delle cartelle e disponeva accertamento tecnico irripetibile, non ritenendo di dover avvisare i sanitari che avevano proceduto ai trattamenti nei confronti del paziente ed in particolare avevano eseguito l'intervento chirurgico.
Le indagini preliminari e gli accertamenti tecnici dei CT del PM proseguivano inaudita altera parte, con la partecipazione del solo CT nominato dai familiari della parte offesa, fino a quando il PM, procedeva contestualmente ad iscrivere il procedimento contro noti e notificare avviso ex art. 415 bis cpp.

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Diritti negati
di Ufficio Legale ACOI
20/09/2023

I processi per responsabilità medica non sono affatto diminuiti ed i giudici , lungi dall'essere più comprensivi verso la classe medica appaiono nell'attuale periodo assumere atteggiamenti più restrittivi ed ingiustamente rigorosi nei confronti dei diritti della difesa.
Si celebrano continuamente processi nei confronti dei medici con pseudo distanziamenti in aula, indossando le classiche mascherine, tuttavia alcuni atteggiamenti della magistratura inducono ad una riflessione , soprattutto ad adottare contromisure preventive per godere di maggiori garanzie. Di seguito si fornisce un esempio paradigmatico.
In ossequio dell'art. 190 cpp le prove nel processo penale sono ammesse su richiesta di parte, tranne i casi in cui il giudice, a completamento dell'istruttoria può assumerle d'ufficio.
L'avv. della difesa del medico perciò ricerca le fonti, valuta la necessità dei mezzi di prova (documentali come le cartelle cliniche, testimoniali, foto, filmati, consulenti tecnici , ecc.) a sostegno della tesi difensiva e ne chiede l'ammissione.

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La cartella clinica: utile strumento di risk management
di Ufficio Legale ACOI
07/09/2023

Gli eventi avversi e i rischi sono insiti nell'attività sanitaria e non possono essere interamente debellati. Può tuttavia ridursi la loro incidenza, prospettando sistemi che proteggono gli operatori dagli “errori” ricorrenti rendendoli intercettabili e predisponendo accorgimenti con modifiche dell'organizzazione del lavoro.
Lo sviluppo di sistemi di allerta e prevenzione, di monitoraggio e gestione dei rischi ed eventi avversi (risk management) in sanità, in Italia è recente (art. 21 c. 5 Contratto di Lavoro 2002/2005). Mancava finora una visione centrica e sistemica del problema che non lasciasse il compito solo alle Regioni e Aziende (virtuose) a macchia di leopardo.
La L. 24/2017 ha introdotto un sistema aziendale, regionale, nazionale di risk management in sanità.
La gestione del rischio non nasce per scongiurare il contenzioso medico-legale (anche se dovrebbe ridurlo) ma nasce per la sicurezza dei pazienti. Gli attori sono gli operatori sanitari, le aziende (ma anche le regioni, il Ministero della Salute /AGENAS, le Società Scientifiche, i pazienti).

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Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva, o mediazione in ambito civile; accertamenti tecnici urgenti ed irripetibili in sede penale.
di Ufficio Legale ACOI
28/07/2023

In materia di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento danni del paziente al giudice civile deve essere preceduta dalla proposizione del "ricorso per consulenza tecnica preventiva" (ex art. 696-bis del codice di procedura civile) oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione (ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010). Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti da parte del paziente o eredi è possibile per il giudice entrare nel "merito" della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria. Di recente, accanto alle varie pronunce, si è espresso sulla questione il Tribunale di Milano (sent. n. 97/2023) ribadendo che i due provvedimenti hanno carattere alternativo e sono propedeutici all'esame della domanda giudiziale.

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LE LINEE GUIDA E IL GRADO DELLA COLPA MEDICA
di Ufficio Legale ACOI
20/07/2023

Con la legge Balduzzi in modo un pò confuso e con la legge Gelli in maniera chiara e puntuale, le linee guida hanno assunto un ruolo "ufficiale" normativamente. Ci si riferisce a quelle emesse dagli erogatori ufficiali, tra cui le Società Scientifiche iscritte nel Registro ministeriale.
La valutazione del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, unitamente al grado della colpa, costituiscono il campo di indagine per stabilire la responsabilità del medico in ambito penale e ancor più presso la Corte dei Conti.
Nell'interessante sentenza n. 18347/2021 la Suprema Corte ha passato in rassegna gli elementi di riferimento per la valutazione del grado della colpa. Poichè il concetto non ha omogeneità di vedute e non è unitario, i parametri specifici per la valutazione risultano particolarmente importanti, atteso che fino ad ora la giurisprudenza sulla "colpa grave" è stata sviluppata piuttosto dalla Corte dei Conti.
A proposito della divergenza tra la condotta concretamente tenuta nello specifico caso di "quel" paziente e quella che era da attendersi perchè coerente con le LG e con la condotta che sarebbe stata adottata dall'"agente modello", va notato che nel determinare la misura della censura, contano le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, oltre alla situazione organizzativa in cui il professionista si è trovato ad operare.
Quando si può delineare la "colpa grave" dell'esercente l'attività sanitaria?

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La necessità di coniugare scienza medica e scienza giuridica nei processi di medical malpractice
di Ufficio Legale ACOI
13/07/2023

L'Unione Europea da tempo conosce la tecnica del "ravvicinamento" delle legislazioni e delle prassi (degli Stati membri) o nei casi più fortunati dell' "armonizzazione" o perfino dell' "unificazione".
Quando si tratta di discutere della responsabilità sanitaria si nota spesso come la scienza giuridica e la scienza medica parlino linguaggi diversi e a volte si riferiscono a concetti e categorie presenti in una ma non nell'altra disciplina. Occorrerebbe un "ravvicinamento" o un armonizzazione trovando dei comuni denominatori,
Un concetto paradigmatico è quello di "complicanza", che per i professionisti della salute indica un percorso terapeutico infausto (irreversibile o suscettibile di correzione e risoluzione) non addebitabile ad un errore censurabile e quindi che escluderebbe la colpa professionale e che spesso è noto in letteratura medica. Si riscontra quando il medico è chiamato suo malgrado e con grande impegno ad affrontare e/o scongiurare situazioni spesso non prevedibili o perfino di emergenza.
In ambito giuridico in caso di evento avverso, il magistrato, l'avvocato o il medico legale constatando conseguenze sul paziente, si riferiscono invece a danno che può integrare "lesioni" (colpose) o morte del paziente che può far ravvisare l'ipotesi di "omicidio" (colposo).
In ambito giuridico le conseguenze sul paziente di un atto medico (terapia o intervento) vengono indagate e/o giudicate in relazione alla sussistenza o meno di un errore per colpa e un rapporto causale tra la condotta errata del sanitario e il danno al paziente. Il concetto di "complicanza" incolpevole non è in genere oggetto di indagine nè di quesito posto dal PM o dal Giudice ai suoi esperti.

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Chirurgo fantasma…
di Ufficio Legale ACOI
06/07/2023

Dopo un periodo di trasparenti garanzie per chi subìva un'indagine riappaiono all'orizzonte (dannose) indagini contro “ignoti” nei processi di responsabilità medica. A Napoli come a Roma e altre Procure sta prendendo il via una prassi assolutamente incondivisibile già a suo tempo combattuta e arginata che non può essere tollerata e ripristinata perchè lesiva dei diritti della difesa.
Accade che con la scusa che il novero degli indagati è ampio e non si vorrebbe danneggiare gli interessati, alcuni PM al verificarsi di un evento avverso grave come la morte di un paziente e conseguente inoltro di denuncia, sequestrino le cartelle cliniche e diano incarico ai propri consulenti tecnici (un medico legale e/o anatomopatologo e un clinico specialista della branca interessata), avvisando solo il denunciante/parte offesa dell'esame autoptico, ignorando i medici e i loro possibili avvocati, perchè il processo è “contro ignoti”.

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L'importanza della cartella clinica
di Ufficio Legale ACOI
29/06/2023

La cartella clinica è un documento di assoluto rilievo sia per il paziente che per il sanitario. Si apre al momento dell'accesso al PS e si chiude con le dimissioni.
Essendo un diario giornaliero di annotazioni delle cure somministrate, orari, condizioni cliniche del paziente, interventI di medici e sanitari che prestano cure e trattamenti, postula una completa precisione ed accuratezza. La cartella clinica di un ospedale (e casa di cura accreditata) è atto pubblico e come tale richiede che le informazioni siano precise e veritiere poichè le omissioni successive, apposizioni, alterazioni o modifiche, possono integrare estremi di reato.

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Le garanzie vanno sempre difese!
di Ufficio Legale ACOI
22/06/2023

Il 9. 5. us il giudice monocratico del Tribunale penale di Roma in un processo nei confronti di un chirurgo ha accolto l'eccezione della difesa in ordine alla nullità della consulenza tecnica del PM per omesso avviso agli indagati dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 359 cpp, sebbene gli autori del reato fossero già identificabili sia nella denuncia querela sporta, sia nella cartella clinica sequestrata. Va osservato che si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale va eccepita prima della sentenza di primo grado in relazione all'omesso avviso agli indagati (art. 360 cpp). Nella denuncia le parti offese indirizzavano le loro doglianze contro i medici "che ebbero in cura e che operarono" il loro congiunto deceduto, tuttavia il PM iscriveva contro ignoti per il reato di omicidio colposo, procedendo ad acquisire la documentazione clinica presso la struttura sanitaria.

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Deficit e carenze della struttura: di chi è la responsabilità?
di Ufficio Legale ACOI
16/06/2023

L'analisi della mutata realtà socio sanitaria mostra come luogo privilegiato per il verificarsi di episodi di “medical malpractice” una struttura organizzata , dove l'attività sanitaria viene tradotta in servizio. Tuttavia raramente nella ricostruzione giudiziaria della vicenda clinica viene preso in esame un disservizio o una disfunzione organizzativa della struttura sanitaria, indagandosi invece sempre sulla colpa personale dell'operatore sanitario o dell'equipe, specie chirurgica, anche in quei casi in cui sia ravvisabile una carenza dell'organizzazione della struttura.
Per alcune statistiche l'85% dei problemi dipende da difetti organizzativi dei sistemi e non da incompetenza degli operatori sanitari. Il SSN presenta criticità in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza dei presìdi, carenze strutturali e di organico, così come è emerso da varie indagini sugli ospedali. Tuttavia si continua ad aprire processi sempre e solo contro i medici e sanitari. Gravi carenze strutturali ed organizzative possono causare danni alla salute del paziente. Alcuni giudici di merito lo hanno affermato contrariamente a ciò che statuisce la Cassazione, (ad esempio Tribunale di Vicenza nel '90, di Monza nel '95, di Varese nel 2003, Venezia nel 2004, di Brescia nel 2004, di Perugia nel 2004 ecc.). Attualmente in presenza di carenze organizzative e/o strutturali la Cassazione sancisce invece l'obbligo del medico d'informare il paziente, eventualmente trasferirlo in un'altra struttura idonea, attivarsi per ovviare alle carenze (Cass. 631/2000; Cass. 6386/2001; Cass. 113167/2003; Cass. 14638/2004; Cass. 8826/2007).

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Sempre e solo cause di medical practice per i chirurghi italiani?
di Ufficio Legale ACOI
08/06/2023

L'ACOI sta lavorando strenuamente con un gruppo di lavoro/tavolo tecnico multidisciplinare per portare all'attenzione della Commissione Nordio proposte concrete.
Nella consapevolezza dell'impraticabilità di una "depenalizzazione" per una sola categoria di cittadini (i medici), impossibile da realizzare nel nostro ordinamento giuridico, l'ACOI si è concentrata su ipotesi di realistica limitazione della responsabilità del medico e forme attuabili di deflattivo del contenzioso medico-legale.
Grande interesse suscitano il sistema francese e belga "no fault" a mezzo di organi stragiudiziali che esaminino il caso fra "tecnici" specialisti, medici legali per il profilo clinico, avvocati per il profilo giuridico e si attivino per far luce sulla vicenda clinica e, se ricorrono i presupposti, per avviare un componimento bonario della controversia.
Ma vi è una novità "nostrana" cui ispirarsi per esportare un modello in tutte le regioni, ridisegnato e migliorato con originalità da ACOI. Oltre l'esperienza dell' oltr'Alpe esiste un unico esperimento e di successo in Alto Adige: la Commissione Conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario, istituita con legge provinciale n. 10/2005.

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Sistemi basati sulla colpa del sanitario e sistemi no fault
di Ufficio Legale ACOI
02/06/2023

Pare opportuno ricordare che la Francia da tempo ha considerato "l'alea terapeutica" nei sinistri sanitari.
"Le législateur a voulu consacrer la responsabilité des professionnels ou des établissements essentiellement sur la notion classique de faute"(errore/colpa).
"Il est crée un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique".
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale".
La Francia da tempo ha dedicato una diversa disciplina ai casi "senza colpa" (L. Kouchner 2002-303). Anche la Germania, Finlandia, Danimarca, Svezia accanto ad un sistema basato sull'accertamento della colpa, contemplano un sistema NO FAULT.

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Chirurgia assistita, robotica applicata in ambito chirurgico, intelligenza artificiale: nuove frontiere, vecchia disciplina?
di Ufficio Legale ACOI
25/05/2023

Di recente si è avuto un considerevole aumento dell'utilizzodi tecnologie robotiche ed intelligenza artificiale in ambito sanitario e chirurgico in particolare.
La realizzazione di sistemi "intelligenti" così perfezionati da non solo assistere la chirurgia sotto il controllo dell'operatore sanitario ma anche in grado di compiere scelte indipendenti (in tutto o in parte) dal comando dell'uomo, costituisce un fenomeno che solleva problematiche sia in campo etico che giuridico.
Dal punto di vista etico ci si interroga sull’effettiva natura delle macchine capaci di scelte autonome.
Sotto il profilo giuridico il diritto non riesce ad avanzare allo stesso rapido passo della tecnologia e applica categorie ed istituti precedenti a nuove frontiere.

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La conquista dell'art. 15 Legge Gelli
di Ufficio Legale ACOI
19/05/2023

Si annuncia da più parti di voler “riformare” la Legge 24/2017 /Gelli-Bianco). Il contenuto di molti articoli di questa legge va senz'altro difeso e non toccato, perchè si rischierebbe di tornare al medio evo giuridico.
Sicuramente di gran pregio sono gli artt. 1 – 2 – 3 che hanno introdotto un sistema nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario, l'art. 5 che ha riconosciuto formalmente (normativamente) il ruolo delle Società Scientifiche (iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero) quali erogatori ufficiali delle LG, nonché ha formalizzato il parametro oggettivo dell'osservanza alle LG e buone pratiche per la valutazione della correttezza della condotta medica, senza che detta osservanza limiti l'autonomia professionale del sanitario; l'art. 13 che impone alle strutture di comunicare ai sanitari se i pazienti iniziano azioni legali e se intendono risarcirli stragiudizialmente; l'art. 16 che impedisce al Giudice di acquisire i risultati degli audit e attività di gestione del rischio clinico e l'art. 15 sui CT e periti nei processi di responsabilità sanitaria che prevede oltre il medico legale, lo specialista.

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Responsabilità in sanità: perchè l'ATP e la mediazione non funzionano?
di Ufficio Legale ACOI
11/05/2023

La legge 24/2017 (Gelli) ha previsto che prima di citare nel giudizio civile il medico (e/o la struttura) debba esperirsi l'ATP o la mediazione.
L'ATP è una CTU (perizia) in sede stragiudiziale con l'intervento del Giudice e delle parti.
Il paziente e gli eredi in genere si rivolgono alla struttura, che si difende con il suo legale ed il suo consulente, dandone informativa al medico. Quando la CTU (perizia) è sfavorevole, spesso l'azienda risarcisce transattivamente il paziente e invia gli atti alla Corte dei Conti per recuperare le somme, ponendo il risarcimento erogato a carico del medico, contro cui si istaura il giudizio contabile (per danno erariale e colpa grave). In difetto il paziente adisce il giudice civile. Nell'ATP
è stata prevista la presenza in contraddittorio di tutte le parti, inclusa l'assicurazione, ma la mancata emissione del decreto attuativo non incoraggia la necessaria presenza della compagnia assicurativa.
La procedura è costosa e senza copertura delle spese sostenute dal medico, che pertanto non partecipa "ad adiuvandum" ma solo se espressamente citato assieme alla struttura, dovendo sostenere in proprio i costi dell'avvocato e del consulente. Inoltre gli esperti nominati dal Giudice che svolgono le operazioni peritali, dovrebbero avere competenze di "conciliatori" per tentare una definizione bonaria della controversia. Tali competenze mancano e l'avvicinamento fruttuoso delle parti avversarie risulta raro e difficile.
Del pari non è risolutiva la mediazione che in ambito sanitario nella maggioranza dei casi si conclude con esito negativo perchè le parti si incontrano in presenza dei loro legali ma senza i rispettivi consulenti tecnici, nè esame della documentazione clinica. Trattandosi di controversie basate su prove tecniche, il fallimento dell'incontro è assicurato e il verbale negativo è solo lo step burocratico per procedere alla citazione civile, spesso già preparata dal legale del paziente asseritamente leso.

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Ancora sulla responsabilità delle strutture sanitarie ...
di Ufficio Legale ACOI
03/05/2023

Nell'attuale sistema la responsabilità dell'ente (ospedale, clinica accreditata) deriva dalla condotta colposa del proprio dipendente che ha cagionato un danno (lesione o morte) al paziente. La struttura risponde se non risarcisce il medico o sanitario quando nel processo penale ci sia stata la chiamata in causa del datore di lavoro quale "responsabile civile".
Val la pena ricordare che il Dlgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche e delle società derivante da reato.
Si tratta di una responsabilità "ibrida" di natura amministrativa anche se l'accertamento dell'illecito è demandato al giudice penale nell'ambito del processo penale. Questa responsabilità deriva dalla commissione di un reato da parte di un soggetto che ricopre una posizione di vertice o sia dipendente dell'ente e si postula un vantaggio per la struttura.

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Responsabilità medica, tutela della salute e Istituzioni UE
di Ufficio Legale ACOI
23/04/2023

Nel quadro della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo il diritto alla salute ha conquistato uno spazio sempre più significativo cosicchè anche la Corte di Strasburgo si è interessata direttamente di riconoscimenti e tutele. Secondo una lettura sistematica dell'art. 1 e 2 della CEDU la Corte ha iniziato a richiedere alle autorità statali d'intervenire con diligenza e tempestività per realizzare il diritto alla salute dell'individuo e della collettività e salvaguardare la vita e l'integrità psicofisica individuale con obblighi positivi di carattere sostanziale, civile, penale, amministrativo, nonchè di carattere procedurale per assicurare processi celeri, risarcimenti dei danni. Si è poi previsto a carico degli Stati membri l'adozione di misure operative di carattere preventivo che attengono all'istituzione di sistemi di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario.

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La responsabilità del medico e della struttura
di Ufficio Legale ACOI
13/04/2023

E' evidente la disomogeneità territoriale delle prestazioni dei servizi nelle varie regioni. Le insufficienze strutturali, la carenza di tecnologie, di divisioni specialistiche di eccellenza, alimentano il fenomeno della migrazione sanitaria verso gli ospedali del centro nord con disagi di tempi di attesa per i cittadini residenti. Ma ora le regioni del nord risultano spesso prive di copertura assicurativa.
L'analisi della mutata realtà socio sanitaria mostra come luogo privilegiato per il verificarsi di episodi di “medical malpractice” una struttura organizzata , dove l'attività sanitaria viene tradotta in servizio. Tuttavia raramente nella ricostruzione giudiziaria della vicenda clinica viene preso in esame un disservizio o una disfunzione organizzativa della struttura sanitaria, indagandosi invece sempre sulla colpa personale dell'operatore sanitario o dell'equipe, specie chirurgica, anche in quei casi in cui sia ravvisabile una carenza dell'organizzazione della struttura.

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La colpa grave in sede penale e civile
di Ufficio Legale ACOI
06/04/2023

Dagli anni '70 si è sentita l'esigenza di delimitare l'aerea di operatività della "colpa grave", circoscrivendola al riferimento a casi di "particolari difficoltà tecniche". Un intervento o trattamento caratterizzati da "particolari difficoltà tecniche", avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della gravità dell'imperizia in ambito sanitario davanti al giudice civile per applicazione dell'art. 2236 cc. Nel frattempo nel campo penale il criterio della "colpa grave" veniva ancorato a due limiti: innanzitutto le speciali difficoltà della prestazione da eseguire, escludendo le operazioni di routine o comunque non comportanti abilità fuori del comune ed inoltre includendo la sola colpa per "imperizia", lasciando escluse la colpa per "negligenza" ed "imprudenza", perchè innanzi a prestazioni di particolare complessità tecnica è richiesta maggiore diligenza e prudenza quindi il vaglio del giudice non è più indulgente ma più severo. La mancanza di applicazione nell'accertamento penalistico, al criterio di cui all'art. 2236 cc, circoscritto al solo ambito civilistico, portava alla paradossale situazione per la quale un medico poteva essere ritenuto responsabile in sede penale rispetto ad un fatto ritenuto lecito o comunque non rilevante o non punibile in sede civile.

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Il rapporto causale tra la condotta censurabile del medico e l'evento avverso
di Ufficio Legale ACOI
31/03/2023

Com'è noto nel rimprovero per responsabilità medica è necessario che oltre alla negligenza, imprudenza, imperizia sussista un rapporto di causalità che leghi detta condotta colposa all'evento avverso. L'art. 41 cp afferma che: "Il concorso di cause pre-esistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento." Ecco perchè molte volte si riscontra nei processi oltre alla censura di omessa diagnosi e/o ritardo nell'intervento, quale ipotesi ascritta ad uno o più chirurghi anche l'imputazione (in cooperazione colposa) a carico dei medici che sono intervenuti successivamente se si è verificato un incorretto intervento o un intervento riparatore o salvavita per il paziente.
L'art. 41 c. 2 cp prevede che il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento possa essere interrotto. Il dettato normativo afferma: "Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Notiamo che si tratta delle sole cause sopravvenute, con esclusione di quelle contemporanee o pre-esistenti.
Le cause prese in considerazione per l'effetto interruttivo del nesso causale devono essere poi autonome ossia in grado da sole di determinare l'evento indipendentemente dall'azione del soggetto. La giurisprudenza ha chiarito molte volte che va intesa come causa sopravvenuta quella da sola sufficiente a determinare l'evento seppur si inserisce nella serie causale dove figura anche la condotta dell'imputato, ma agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, in modo che la condotta dell'imputato costituisce un antecedente necessario ma rispetto all'evento assume il ruolo non di fattore causale ma di semplice occasione (Cass. pen. sez. n. 6918/2016). Quindi si è in presenza di un decorso causale autonomo quando vi sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento e del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato anche se astrattamente si possono avere in sinergia.
In altri termini il magistrato dovrà ipotizzare in astratto l'esclusione di una delle due cause effettuando la verifica controfattuale e giungere alla conclusione che l'evento non si sarebbe verificato ritenendo necessariamente che i fatti sopraggiunti (sia naturali che condotte umane) siano del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente per quanto attiene alla loro efficacia causale. Si tratta dunque di fattori completamente atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale che non si verificano se non in casi del tutto imprevedibili. Di conseguenza in relazione all'interruzione del nesso di causalità, riguardo alla possibilità di riconoscere efficacia interruttiva all'errore di un chirurgo nel prestare le cure al paziente, vittima di una pre-esistente condotta errata del collega, si possono verificare due ipotesi: quella dovuta ad un errore per omissione nel prestare le cure o per esempio nel porre una corretta diagnosi e quella dell'errore cagionato da una condotta attiva, per esempio un intervento eseguito in maniera imperita per riparare alla tardività della diagnosi o alla tardività esecutiva dell'intervento.
I giudici si orientano spesso nel senso di negare efficacia interruttiva del nesso causale nelle ipotesi in cui ci sia stata un'omissione ma la condotta dei medici successiva non possa ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'agente che ha provocato il fatto lesivo e ha reso necessario l'intervento dei chirurghi che si sono succeduti. Da un lato si può notare una condotta per es. negligente, o imprudente o imperita per aver ritardato un'operazione o per aver omesso una diagnosi e poi un errore da imperizia nell'esecuzione del reintervento o dell'intervento non eseguito dalla precedente equipe.
Occorre senz'altro analizzare di volta in volta la fattispecie concreta per verificare la tipologia dell'errore medico, la gravità e poi la cooperazione colposa degli altri colleghi. La Cassazione è molto attestata nel negare efficacia interruttiva all'errore medico a fronte del possibile nesso di condizionamento tra la precedente condotta colposa dei colleghi e l'evento in concreto verificatosi. Per esempio in molti processi la condotta omissiva del medico (tardività di diagnosi o mancato intervento) non elide il nesso causale tra le condotte dell'agente e l'evento morte quando poi per imperizia i sanitari che si sono succeduti abbiano errato nell'esecuzione tecnica dell'intervento.
La casistica giudiziaria evidenzia come sia più frequentemente escluso il nesso di causalità in situazioni di colpa commissiva che non nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze. L'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria successiva, per cui la catena causale resta integra e non interrotta (Cass. pen. sez. I n. 36724/2015 e seg).
Resta il principio e l'applicazione secondo cui l'efficacia interruttiva è da ascrivere soltanto in caso di serie causale totalmente autonoma, che si ricollega al fattore sopravvenuto imprevedibile ed inevitabile. Quando si è in presenza di un fattore eccezionale e sopravvenuto ed in presenza di prestazioni di più sanitari, la precedente condotta altrui censurabile può assumere un'autonomia nella causazione dell'evento ed ergersi a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, quando per esempio l'incolpevole intervento riparatore non ha potuto più avere esito positivo per le condizioni ormai compromesse del paziente. Viceversa il nesso di causalità tra condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia verso il paziente non viene meno per effetto di un successivo mancato intervento da parte di un altro sanitario, altrettanto destinatario dell'obbligo d'impedire l'evento e quindi portatore della posizione di garanzia. Si configura in queste ipotesi un concorso di cause proprie ai sensi dell'art. 41 c. 1 cp.

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Urgenza ed emergenza: coincidono per la scienza medica e la scienza giuridica?
di Ufficio Legale ACOI
24/03/2023

Nei processi di responsabilità medica vengono spesso alla ribalta i concetti di "urgenza" ed emergenza, contrassegnati dall'importanza del fattore tempo, protagonista del destino del paziente. La L. 219/2017 (sul consenso informato) sancisce all'art. 1 c. 7 che "nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla". Con riferimento alla situazione di "urgenza" notiamo subito che troppo spesso in ambito giuridico essa è equiparata all'emergenza, differentemente da quanto ritenuto dalla scienza medica.
L'urgenza viene in genere intesa come modalità d'insorgenza di una problematica clinica grave, repentina, che richiede decisioni ed interventi immediati e non procrastinabili, spesso salvavita.
In ambito giudiziario è ricollegata alla possibilità d'invocare l'applicazione dell'art. 54 cp, quale scriminante, che recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno alla persona, da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che vi sia proporzione tra fatto e pericolo.

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La legge sul consenso informato: il rifiuto di cure del paziente e la scelta di sospendere il trattamento
di Ufficio Legale ACOI
17/03/2023

Molti aspetti della L. 219/2017 destano dibattiti ed incertezze interpretative, tra questi sicuramente le previsioni del diritto del paziente di rifiutare i trattamenti sanitari o d'interrompere l'esecuzione, ancorchè si tratti di atti medici per la sopravvivenza.
Prima dell'intervento del legislatore la giurisprudenza si era varie volte interessata a questa delicata tematica con approdi diversi e anche contrastanti.
Si deve trattare sempre di una manifestazione di volontà del paziente, personale, libera, attuale, concreta e a seguito di corretta informazione. La tutela dell'autodeterminazione del paziente e la competenza e autonomia professionale (e responsabilità) del medico prima dell'entrata in vigore della L. 219/2017 è stata affidata ai giudici che hanno negli anni affermato principi poi consacrati nel testo normativo, anche esprimendo una sensibilità sociale evolutasi nel tempo.

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Chirurgia: vecchie e nuove sfide per i giovani e per le donne
di Ufficio Legale ACOI
09/03/2023

Secondo i dati correnti in chirurgia le donne sono sempre più numerose e tra i chirurghi under 50 vi sarebbero più le donne che gli uomini. In ben 11 rami della chirurgia il numero delle specializzande sarebbe superiore a quello dei colleghi uomini. Naturalmente l'impegno per arrivare a ricoprire posizioni apicali è assai gravoso e ancora molte donne chirurgo ricoprono a vita il ruolo di secondo o terzo operatore nell'equipe soprattutto per gli interventi di elevata complessità.
Con soddisfazione può notarsi che l'ACOI non dà peso alle differenze di genere, investe molto sui giovani affinchè tornino ad essere affascinati e appassionati dal mondo della chirurgia. Le donne chirurgo sembrano molto precise, delicate nella somministrazione delle informative e raccolta dei consensi informati e dedicherebbero più tempo al rapporto col paziente e a ben interpretare la sua volontà, i suoi dubbi e i suoi timori.

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La sicurezza delle cure: un obiettivo intrascurabile
di Ufficio Legale ACOI
02/03/2023

L'evento ACOI Fondazione del 16.2 us ha portato alla ribalta i "temi caldi" della sicurezza e del consenso del paziente.
A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo negli Stati Uniti d’America è iniziato un processo di incremento esponenziale del contenzioso giudiziario penale e civile per la responsabilità in ambito medico.
All’aumento del numero e all’onerosità dei risarcimenti da responsabilità professionale in sanità, sono conseguiti sia una maggiorazione spropositata dei costi delle polizze sia una contrazione dell'offerta assicurativa.
Nel novembre del 2000 veniva pubblicato negli Stati Uniti, a cura dell’Institute of Medicine (IOM), il rapporto: “To err is human: “Building a safer healthcare system” 1, che conteneva l’analisi dell’allarmante fenomeno della “malpractice” che causava ogni anno da 44000 a 98000 vittime di errori medici, con costi di oltre 37,6 miliardi di dollari.
L’attenzione veniva infatti spostata sulle condizioni organizzative, possibili cause del verificarsi dell’evento avverso. La ricerca metteva anche in rilievo come la carente o cattiva informazione ai pazienti fosse ulteriore motivo di contenzioso. E' infatti indispensabile una corretta informativa al paziente perchè rilasci un valido consenso.
Di chi è la colpa? La responsabilità dell’evento avverso può dipendere da cause legate al fattore umano e alla qualità tecnica della prestazione, ma può anche essere imputata all’organizzazione dei sistemi aziendali e ai percorsi di diagnosi, cura e assistenza.

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Il consenso informato: non abbassare la guardia
di Ufficio Legale ACOI
23/02/2023

Il consenso del paziente ad interventi e trattamenti non urgenti torna a far parlare di sé nella giurisprudenza non solo penale ma anche della Corte dei Conti, quando tratta di responsabilità medica.
Val la pena rammentare i requisiti di validità:
1) deve essere dato prima del trattamento terapeutico;
2) deve essere manifestato esplicitamente al sanitario che procede o membro dell'equipe;
3) deve provenire da persona che ha la disponibilità del diritto (maggiore di età, capacità giuridica);
4) deve essere dato liberamente e immune da errori;
5) può essere sempre revocato;
6) deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato ad un tipo di trattamento e non ad uno diverso) ;
7) deve essere preceduto da informazioni chiare e comprensibili sulla malattia, sulle indicazioni terapeutiche, necessità di esami diagnostici se invasivi, caratteristiche della prestazione, tutto in rapporto alla capacità di apprendimento del paziente;
8) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dell'indicazione chirurgica o necessità e di eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;
9) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dei rischi connessi all'intervento e percentuale di incidenza, nonché sui rischi connessi alla mancata effettuazione della prestazione;
10) la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulla capacità della struttura sanitaria ad intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;
11) la prova dell'avvenuto consenso scritto deve entrare a far parte della cartella clinica.

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Fari accesi sul consenso informato
di Ufficio Legale ACOI
19/02/2023

In alcuni casi la Corte dei Conti ha statuito che la violazione da parte del medico del dovere di informazione al paziente e di acquisirne il consenso conferisce, con consolidato riferimento all’ambito civilistico, carattere di illiceità all’atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, vista la lesione del duplice diritto costituzionale all’autodeterminazione e alla salute. L’opus del sanitario che non presta una valida informazione è riconducibile al paradigma dell’art. 2236 c.c. Tale omissione deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 828/2010)".

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