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TUTELA LEGALE - Consulenza & news

TUTELA LEGALE - Consulenza & news

TUTELA LEGALE - NEWS


Diritti negati
di Ufficio Legale ACOI
20/09/2023

I processi per responsabilità medica non sono affatto diminuiti ed i giudici , lungi dall'essere più comprensivi verso la classe medica appaiono nell'attuale periodo assumere atteggiamenti più restrittivi ed ingiustamente rigorosi nei confronti dei diritti della difesa.
Si celebrano continuamente processi nei confronti dei medici con pseudo distanziamenti in aula, indossando le classiche mascherine, tuttavia alcuni atteggiamenti della magistratura inducono ad una riflessione , soprattutto ad adottare contromisure preventive per godere di maggiori garanzie. Di seguito si fornisce un esempio paradigmatico.
In ossequio dell'art. 190 cpp le prove nel processo penale sono ammesse su richiesta di parte, tranne i casi in cui il giudice, a completamento dell'istruttoria può assumerle d'ufficio.
L'avv. della difesa del medico perciò ricerca le fonti, valuta la necessità dei mezzi di prova (documentali come le cartelle cliniche, testimoniali, foto, filmati, consulenti tecnici , ecc.) a sostegno della tesi difensiva e ne chiede l'ammissione.

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La cartella clinica: utile strumento di risk management
di Ufficio Legale ACOI
07/09/2023

Gli eventi avversi e i rischi sono insiti nell'attività sanitaria e non possono essere interamente debellati. Può tuttavia ridursi la loro incidenza, prospettando sistemi che proteggono gli operatori dagli “errori” ricorrenti rendendoli intercettabili e predisponendo accorgimenti con modifiche dell'organizzazione del lavoro.
Lo sviluppo di sistemi di allerta e prevenzione, di monitoraggio e gestione dei rischi ed eventi avversi (risk management) in sanità, in Italia è recente (art. 21 c. 5 Contratto di Lavoro 2002/2005). Mancava finora una visione centrica e sistemica del problema che non lasciasse il compito solo alle Regioni e Aziende (virtuose) a macchia di leopardo.
La L. 24/2017 ha introdotto un sistema aziendale, regionale, nazionale di risk management in sanità.
La gestione del rischio non nasce per scongiurare il contenzioso medico-legale (anche se dovrebbe ridurlo) ma nasce per la sicurezza dei pazienti. Gli attori sono gli operatori sanitari, le aziende (ma anche le regioni, il Ministero della Salute /AGENAS, le Società Scientifiche, i pazienti).

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Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva, o mediazione in ambito civile; accertamenti tecnici urgenti ed irripetibili in sede penale.
di Ufficio Legale ACOI
28/07/2023

In materia di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento danni del paziente al giudice civile deve essere preceduta dalla proposizione del "ricorso per consulenza tecnica preventiva" (ex art. 696-bis del codice di procedura civile) oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione (ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010). Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti da parte del paziente o eredi è possibile per il giudice entrare nel "merito" della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria. Di recente, accanto alle varie pronunce, si è espresso sulla questione il Tribunale di Milano (sent. n. 97/2023) ribadendo che i due provvedimenti hanno carattere alternativo e sono propedeutici all'esame della domanda giudiziale.

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LE LINEE GUIDA E IL GRADO DELLA COLPA MEDICA
di Ufficio Legale ACOI
20/07/2023

Con la legge Balduzzi in modo un pò confuso e con la legge Gelli in maniera chiara e puntuale, le linee guida hanno assunto un ruolo "ufficiale" normativamente. Ci si riferisce a quelle emesse dagli erogatori ufficiali, tra cui le Società Scientifiche iscritte nel Registro ministeriale.
La valutazione del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, unitamente al grado della colpa, costituiscono il campo di indagine per stabilire la responsabilità del medico in ambito penale e ancor più presso la Corte dei Conti.
Nell'interessante sentenza n. 18347/2021 la Suprema Corte ha passato in rassegna gli elementi di riferimento per la valutazione del grado della colpa. Poichè il concetto non ha omogeneità di vedute e non è unitario, i parametri specifici per la valutazione risultano particolarmente importanti, atteso che fino ad ora la giurisprudenza sulla "colpa grave" è stata sviluppata piuttosto dalla Corte dei Conti.
A proposito della divergenza tra la condotta concretamente tenuta nello specifico caso di "quel" paziente e quella che era da attendersi perchè coerente con le LG e con la condotta che sarebbe stata adottata dall'"agente modello", va notato che nel determinare la misura della censura, contano le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, oltre alla situazione organizzativa in cui il professionista si è trovato ad operare.
Quando si può delineare la "colpa grave" dell'esercente l'attività sanitaria?

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La necessità di coniugare scienza medica e scienza giuridica nei processi di medical malpractice
di Ufficio Legale ACOI
13/07/2023

L'Unione Europea da tempo conosce la tecnica del "ravvicinamento" delle legislazioni e delle prassi (degli Stati membri) o nei casi più fortunati dell' "armonizzazione" o perfino dell' "unificazione".
Quando si tratta di discutere della responsabilità sanitaria si nota spesso come la scienza giuridica e la scienza medica parlino linguaggi diversi e a volte si riferiscono a concetti e categorie presenti in una ma non nell'altra disciplina. Occorrerebbe un "ravvicinamento" o un armonizzazione trovando dei comuni denominatori,
Un concetto paradigmatico è quello di "complicanza", che per i professionisti della salute indica un percorso terapeutico infausto (irreversibile o suscettibile di correzione e risoluzione) non addebitabile ad un errore censurabile e quindi che escluderebbe la colpa professionale e che spesso è noto in letteratura medica. Si riscontra quando il medico è chiamato suo malgrado e con grande impegno ad affrontare e/o scongiurare situazioni spesso non prevedibili o perfino di emergenza.
In ambito giuridico in caso di evento avverso, il magistrato, l'avvocato o il medico legale constatando conseguenze sul paziente, si riferiscono invece a danno che può integrare "lesioni" (colpose) o morte del paziente che può far ravvisare l'ipotesi di "omicidio" (colposo).
In ambito giuridico le conseguenze sul paziente di un atto medico (terapia o intervento) vengono indagate e/o giudicate in relazione alla sussistenza o meno di un errore per colpa e un rapporto causale tra la condotta errata del sanitario e il danno al paziente. Il concetto di "complicanza" incolpevole non è in genere oggetto di indagine nè di quesito posto dal PM o dal Giudice ai suoi esperti.

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Chirurgo fantasma…
di Ufficio Legale ACOI
06/07/2023

Dopo un periodo di trasparenti garanzie per chi subìva un'indagine riappaiono all'orizzonte (dannose) indagini contro “ignoti” nei processi di responsabilità medica. A Napoli come a Roma e altre Procure sta prendendo il via una prassi assolutamente incondivisibile già a suo tempo combattuta e arginata che non può essere tollerata e ripristinata perchè lesiva dei diritti della difesa.
Accade che con la scusa che il novero degli indagati è ampio e non si vorrebbe danneggiare gli interessati, alcuni PM al verificarsi di un evento avverso grave come la morte di un paziente e conseguente inoltro di denuncia, sequestrino le cartelle cliniche e diano incarico ai propri consulenti tecnici (un medico legale e/o anatomopatologo e un clinico specialista della branca interessata), avvisando solo il denunciante/parte offesa dell'esame autoptico, ignorando i medici e i loro possibili avvocati, perchè il processo è “contro ignoti”.

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L'importanza della cartella clinica
di Ufficio Legale ACOI
29/06/2023

La cartella clinica è un documento di assoluto rilievo sia per il paziente che per il sanitario. Si apre al momento dell'accesso al PS e si chiude con le dimissioni.
Essendo un diario giornaliero di annotazioni delle cure somministrate, orari, condizioni cliniche del paziente, interventI di medici e sanitari che prestano cure e trattamenti, postula una completa precisione ed accuratezza. La cartella clinica di un ospedale (e casa di cura accreditata) è atto pubblico e come tale richiede che le informazioni siano precise e veritiere poichè le omissioni successive, apposizioni, alterazioni o modifiche, possono integrare estremi di reato.

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Le garanzie vanno sempre difese!
di Ufficio Legale ACOI
22/06/2023

Il 9. 5. us il giudice monocratico del Tribunale penale di Roma in un processo nei confronti di un chirurgo ha accolto l'eccezione della difesa in ordine alla nullità della consulenza tecnica del PM per omesso avviso agli indagati dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 359 cpp, sebbene gli autori del reato fossero già identificabili sia nella denuncia querela sporta, sia nella cartella clinica sequestrata. Va osservato che si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale va eccepita prima della sentenza di primo grado in relazione all'omesso avviso agli indagati (art. 360 cpp). Nella denuncia le parti offese indirizzavano le loro doglianze contro i medici "che ebbero in cura e che operarono" il loro congiunto deceduto, tuttavia il PM iscriveva contro ignoti per il reato di omicidio colposo, procedendo ad acquisire la documentazione clinica presso la struttura sanitaria.

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Deficit e carenze della struttura: di chi è la responsabilità?
di Ufficio Legale ACOI
16/06/2023

L'analisi della mutata realtà socio sanitaria mostra come luogo privilegiato per il verificarsi di episodi di “medical malpractice” una struttura organizzata , dove l'attività sanitaria viene tradotta in servizio. Tuttavia raramente nella ricostruzione giudiziaria della vicenda clinica viene preso in esame un disservizio o una disfunzione organizzativa della struttura sanitaria, indagandosi invece sempre sulla colpa personale dell'operatore sanitario o dell'equipe, specie chirurgica, anche in quei casi in cui sia ravvisabile una carenza dell'organizzazione della struttura.
Per alcune statistiche l'85% dei problemi dipende da difetti organizzativi dei sistemi e non da incompetenza degli operatori sanitari. Il SSN presenta criticità in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza dei presìdi, carenze strutturali e di organico, così come è emerso da varie indagini sugli ospedali. Tuttavia si continua ad aprire processi sempre e solo contro i medici e sanitari. Gravi carenze strutturali ed organizzative possono causare danni alla salute del paziente. Alcuni giudici di merito lo hanno affermato contrariamente a ciò che statuisce la Cassazione, (ad esempio Tribunale di Vicenza nel '90, di Monza nel '95, di Varese nel 2003, Venezia nel 2004, di Brescia nel 2004, di Perugia nel 2004 ecc.). Attualmente in presenza di carenze organizzative e/o strutturali la Cassazione sancisce invece l'obbligo del medico d'informare il paziente, eventualmente trasferirlo in un'altra struttura idonea, attivarsi per ovviare alle carenze (Cass. 631/2000; Cass. 6386/2001; Cass. 113167/2003; Cass. 14638/2004; Cass. 8826/2007).

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Sempre e solo cause di medical practice per i chirurghi italiani?
di Ufficio Legale ACOI
08/06/2023

L'ACOI sta lavorando strenuamente con un gruppo di lavoro/tavolo tecnico multidisciplinare per portare all'attenzione della Commissione Nordio proposte concrete.
Nella consapevolezza dell'impraticabilità di una "depenalizzazione" per una sola categoria di cittadini (i medici), impossibile da realizzare nel nostro ordinamento giuridico, l'ACOI si è concentrata su ipotesi di realistica limitazione della responsabilità del medico e forme attuabili di deflattivo del contenzioso medico-legale.
Grande interesse suscitano il sistema francese e belga "no fault" a mezzo di organi stragiudiziali che esaminino il caso fra "tecnici" specialisti, medici legali per il profilo clinico, avvocati per il profilo giuridico e si attivino per far luce sulla vicenda clinica e, se ricorrono i presupposti, per avviare un componimento bonario della controversia.
Ma vi è una novità "nostrana" cui ispirarsi per esportare un modello in tutte le regioni, ridisegnato e migliorato con originalità da ACOI. Oltre l'esperienza dell' oltr'Alpe esiste un unico esperimento e di successo in Alto Adige: la Commissione Conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario, istituita con legge provinciale n. 10/2005.

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Sistemi basati sulla colpa del sanitario e sistemi no fault
di Ufficio Legale ACOI
02/06/2023

Pare opportuno ricordare che la Francia da tempo ha considerato "l'alea terapeutica" nei sinistri sanitari.
"Le législateur a voulu consacrer la responsabilité des professionnels ou des établissements essentiellement sur la notion classique de faute"(errore/colpa).
"Il est crée un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique".
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale".
La Francia da tempo ha dedicato una diversa disciplina ai casi "senza colpa" (L. Kouchner 2002-303). Anche la Germania, Finlandia, Danimarca, Svezia accanto ad un sistema basato sull'accertamento della colpa, contemplano un sistema NO FAULT.

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Chirurgia assistita, robotica applicata in ambito chirurgico, intelligenza artificiale: nuove frontiere, vecchia disciplina?
di Ufficio Legale ACOI
25/05/2023

Di recente si è avuto un considerevole aumento dell'utilizzodi tecnologie robotiche ed intelligenza artificiale in ambito sanitario e chirurgico in particolare.
La realizzazione di sistemi "intelligenti" così perfezionati da non solo assistere la chirurgia sotto il controllo dell'operatore sanitario ma anche in grado di compiere scelte indipendenti (in tutto o in parte) dal comando dell'uomo, costituisce un fenomeno che solleva problematiche sia in campo etico che giuridico.
Dal punto di vista etico ci si interroga sull’effettiva natura delle macchine capaci di scelte autonome.
Sotto il profilo giuridico il diritto non riesce ad avanzare allo stesso rapido passo della tecnologia e applica categorie ed istituti precedenti a nuove frontiere.

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La conquista dell'art. 15 Legge Gelli
di Ufficio Legale ACOI
19/05/2023

Si annuncia da più parti di voler “riformare” la Legge 24/2017 /Gelli-Bianco). Il contenuto di molti articoli di questa legge va senz'altro difeso e non toccato, perchè si rischierebbe di tornare al medio evo giuridico.
Sicuramente di gran pregio sono gli artt. 1 – 2 – 3 che hanno introdotto un sistema nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario, l'art. 5 che ha riconosciuto formalmente (normativamente) il ruolo delle Società Scientifiche (iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero) quali erogatori ufficiali delle LG, nonché ha formalizzato il parametro oggettivo dell'osservanza alle LG e buone pratiche per la valutazione della correttezza della condotta medica, senza che detta osservanza limiti l'autonomia professionale del sanitario; l'art. 13 che impone alle strutture di comunicare ai sanitari se i pazienti iniziano azioni legali e se intendono risarcirli stragiudizialmente; l'art. 16 che impedisce al Giudice di acquisire i risultati degli audit e attività di gestione del rischio clinico e l'art. 15 sui CT e periti nei processi di responsabilità sanitaria che prevede oltre il medico legale, lo specialista.

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Responsabilità in sanità: perchè l'ATP e la mediazione non funzionano?
di Ufficio Legale ACOI
11/05/2023

La legge 24/2017 (Gelli) ha previsto che prima di citare nel giudizio civile il medico (e/o la struttura) debba esperirsi l'ATP o la mediazione.
L'ATP è una CTU (perizia) in sede stragiudiziale con l'intervento del Giudice e delle parti.
Il paziente e gli eredi in genere si rivolgono alla struttura, che si difende con il suo legale ed il suo consulente, dandone informativa al medico. Quando la CTU (perizia) è sfavorevole, spesso l'azienda risarcisce transattivamente il paziente e invia gli atti alla Corte dei Conti per recuperare le somme, ponendo il risarcimento erogato a carico del medico, contro cui si istaura il giudizio contabile (per danno erariale e colpa grave). In difetto il paziente adisce il giudice civile. Nell'ATP
è stata prevista la presenza in contraddittorio di tutte le parti, inclusa l'assicurazione, ma la mancata emissione del decreto attuativo non incoraggia la necessaria presenza della compagnia assicurativa.
La procedura è costosa e senza copertura delle spese sostenute dal medico, che pertanto non partecipa "ad adiuvandum" ma solo se espressamente citato assieme alla struttura, dovendo sostenere in proprio i costi dell'avvocato e del consulente. Inoltre gli esperti nominati dal Giudice che svolgono le operazioni peritali, dovrebbero avere competenze di "conciliatori" per tentare una definizione bonaria della controversia. Tali competenze mancano e l'avvicinamento fruttuoso delle parti avversarie risulta raro e difficile.
Del pari non è risolutiva la mediazione che in ambito sanitario nella maggioranza dei casi si conclude con esito negativo perchè le parti si incontrano in presenza dei loro legali ma senza i rispettivi consulenti tecnici, nè esame della documentazione clinica. Trattandosi di controversie basate su prove tecniche, il fallimento dell'incontro è assicurato e il verbale negativo è solo lo step burocratico per procedere alla citazione civile, spesso già preparata dal legale del paziente asseritamente leso.

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Ancora sulla responsabilità delle strutture sanitarie ...
di Ufficio Legale ACOI
03/05/2023

Nell'attuale sistema la responsabilità dell'ente (ospedale, clinica accreditata) deriva dalla condotta colposa del proprio dipendente che ha cagionato un danno (lesione o morte) al paziente. La struttura risponde se non risarcisce il medico o sanitario quando nel processo penale ci sia stata la chiamata in causa del datore di lavoro quale "responsabile civile".
Val la pena ricordare che il Dlgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche e delle società derivante da reato.
Si tratta di una responsabilità "ibrida" di natura amministrativa anche se l'accertamento dell'illecito è demandato al giudice penale nell'ambito del processo penale. Questa responsabilità deriva dalla commissione di un reato da parte di un soggetto che ricopre una posizione di vertice o sia dipendente dell'ente e si postula un vantaggio per la struttura.

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Responsabilità medica, tutela della salute e Istituzioni UE
di Ufficio Legale ACOI
23/04/2023

Nel quadro della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo il diritto alla salute ha conquistato uno spazio sempre più significativo cosicchè anche la Corte di Strasburgo si è interessata direttamente di riconoscimenti e tutele. Secondo una lettura sistematica dell'art. 1 e 2 della CEDU la Corte ha iniziato a richiedere alle autorità statali d'intervenire con diligenza e tempestività per realizzare il diritto alla salute dell'individuo e della collettività e salvaguardare la vita e l'integrità psicofisica individuale con obblighi positivi di carattere sostanziale, civile, penale, amministrativo, nonchè di carattere procedurale per assicurare processi celeri, risarcimenti dei danni. Si è poi previsto a carico degli Stati membri l'adozione di misure operative di carattere preventivo che attengono all'istituzione di sistemi di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario.

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La responsabilità del medico e della struttura
di Ufficio Legale ACOI
13/04/2023

E' evidente la disomogeneità territoriale delle prestazioni dei servizi nelle varie regioni. Le insufficienze strutturali, la carenza di tecnologie, di divisioni specialistiche di eccellenza, alimentano il fenomeno della migrazione sanitaria verso gli ospedali del centro nord con disagi di tempi di attesa per i cittadini residenti. Ma ora le regioni del nord risultano spesso prive di copertura assicurativa.
L'analisi della mutata realtà socio sanitaria mostra come luogo privilegiato per il verificarsi di episodi di “medical malpractice” una struttura organizzata , dove l'attività sanitaria viene tradotta in servizio. Tuttavia raramente nella ricostruzione giudiziaria della vicenda clinica viene preso in esame un disservizio o una disfunzione organizzativa della struttura sanitaria, indagandosi invece sempre sulla colpa personale dell'operatore sanitario o dell'equipe, specie chirurgica, anche in quei casi in cui sia ravvisabile una carenza dell'organizzazione della struttura.

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La colpa grave in sede penale e civile
di Ufficio Legale ACOI
06/04/2023

Dagli anni '70 si è sentita l'esigenza di delimitare l'aerea di operatività della "colpa grave", circoscrivendola al riferimento a casi di "particolari difficoltà tecniche". Un intervento o trattamento caratterizzati da "particolari difficoltà tecniche", avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della gravità dell'imperizia in ambito sanitario davanti al giudice civile per applicazione dell'art. 2236 cc. Nel frattempo nel campo penale il criterio della "colpa grave" veniva ancorato a due limiti: innanzitutto le speciali difficoltà della prestazione da eseguire, escludendo le operazioni di routine o comunque non comportanti abilità fuori del comune ed inoltre includendo la sola colpa per "imperizia", lasciando escluse la colpa per "negligenza" ed "imprudenza", perchè innanzi a prestazioni di particolare complessità tecnica è richiesta maggiore diligenza e prudenza quindi il vaglio del giudice non è più indulgente ma più severo. La mancanza di applicazione nell'accertamento penalistico, al criterio di cui all'art. 2236 cc, circoscritto al solo ambito civilistico, portava alla paradossale situazione per la quale un medico poteva essere ritenuto responsabile in sede penale rispetto ad un fatto ritenuto lecito o comunque non rilevante o non punibile in sede civile.

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Il rapporto causale tra la condotta censurabile del medico e l'evento avverso
di Ufficio Legale ACOI
31/03/2023

Com'è noto nel rimprovero per responsabilità medica è necessario che oltre alla negligenza, imprudenza, imperizia sussista un rapporto di causalità che leghi detta condotta colposa all'evento avverso. L'art. 41 cp afferma che: "Il concorso di cause pre-esistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento." Ecco perchè molte volte si riscontra nei processi oltre alla censura di omessa diagnosi e/o ritardo nell'intervento, quale ipotesi ascritta ad uno o più chirurghi anche l'imputazione (in cooperazione colposa) a carico dei medici che sono intervenuti successivamente se si è verificato un incorretto intervento o un intervento riparatore o salvavita per il paziente.
L'art. 41 c. 2 cp prevede che il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento possa essere interrotto. Il dettato normativo afferma: "Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Notiamo che si tratta delle sole cause sopravvenute, con esclusione di quelle contemporanee o pre-esistenti.
Le cause prese in considerazione per l'effetto interruttivo del nesso causale devono essere poi autonome ossia in grado da sole di determinare l'evento indipendentemente dall'azione del soggetto. La giurisprudenza ha chiarito molte volte che va intesa come causa sopravvenuta quella da sola sufficiente a determinare l'evento seppur si inserisce nella serie causale dove figura anche la condotta dell'imputato, ma agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, in modo che la condotta dell'imputato costituisce un antecedente necessario ma rispetto all'evento assume il ruolo non di fattore causale ma di semplice occasione (Cass. pen. sez. n. 6918/2016). Quindi si è in presenza di un decorso causale autonomo quando vi sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento e del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato anche se astrattamente si possono avere in sinergia.
In altri termini il magistrato dovrà ipotizzare in astratto l'esclusione di una delle due cause effettuando la verifica controfattuale e giungere alla conclusione che l'evento non si sarebbe verificato ritenendo necessariamente che i fatti sopraggiunti (sia naturali che condotte umane) siano del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente per quanto attiene alla loro efficacia causale. Si tratta dunque di fattori completamente atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale che non si verificano se non in casi del tutto imprevedibili. Di conseguenza in relazione all'interruzione del nesso di causalità, riguardo alla possibilità di riconoscere efficacia interruttiva all'errore di un chirurgo nel prestare le cure al paziente, vittima di una pre-esistente condotta errata del collega, si possono verificare due ipotesi: quella dovuta ad un errore per omissione nel prestare le cure o per esempio nel porre una corretta diagnosi e quella dell'errore cagionato da una condotta attiva, per esempio un intervento eseguito in maniera imperita per riparare alla tardività della diagnosi o alla tardività esecutiva dell'intervento.
I giudici si orientano spesso nel senso di negare efficacia interruttiva del nesso causale nelle ipotesi in cui ci sia stata un'omissione ma la condotta dei medici successiva non possa ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'agente che ha provocato il fatto lesivo e ha reso necessario l'intervento dei chirurghi che si sono succeduti. Da un lato si può notare una condotta per es. negligente, o imprudente o imperita per aver ritardato un'operazione o per aver omesso una diagnosi e poi un errore da imperizia nell'esecuzione del reintervento o dell'intervento non eseguito dalla precedente equipe.
Occorre senz'altro analizzare di volta in volta la fattispecie concreta per verificare la tipologia dell'errore medico, la gravità e poi la cooperazione colposa degli altri colleghi. La Cassazione è molto attestata nel negare efficacia interruttiva all'errore medico a fronte del possibile nesso di condizionamento tra la precedente condotta colposa dei colleghi e l'evento in concreto verificatosi. Per esempio in molti processi la condotta omissiva del medico (tardività di diagnosi o mancato intervento) non elide il nesso causale tra le condotte dell'agente e l'evento morte quando poi per imperizia i sanitari che si sono succeduti abbiano errato nell'esecuzione tecnica dell'intervento.
La casistica giudiziaria evidenzia come sia più frequentemente escluso il nesso di causalità in situazioni di colpa commissiva che non nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze. L'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria successiva, per cui la catena causale resta integra e non interrotta (Cass. pen. sez. I n. 36724/2015 e seg).
Resta il principio e l'applicazione secondo cui l'efficacia interruttiva è da ascrivere soltanto in caso di serie causale totalmente autonoma, che si ricollega al fattore sopravvenuto imprevedibile ed inevitabile. Quando si è in presenza di un fattore eccezionale e sopravvenuto ed in presenza di prestazioni di più sanitari, la precedente condotta altrui censurabile può assumere un'autonomia nella causazione dell'evento ed ergersi a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, quando per esempio l'incolpevole intervento riparatore non ha potuto più avere esito positivo per le condizioni ormai compromesse del paziente. Viceversa il nesso di causalità tra condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia verso il paziente non viene meno per effetto di un successivo mancato intervento da parte di un altro sanitario, altrettanto destinatario dell'obbligo d'impedire l'evento e quindi portatore della posizione di garanzia. Si configura in queste ipotesi un concorso di cause proprie ai sensi dell'art. 41 c. 1 cp.

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Urgenza ed emergenza: coincidono per la scienza medica e la scienza giuridica?
di Ufficio Legale ACOI
24/03/2023

Nei processi di responsabilità medica vengono spesso alla ribalta i concetti di "urgenza" ed emergenza, contrassegnati dall'importanza del fattore tempo, protagonista del destino del paziente. La L. 219/2017 (sul consenso informato) sancisce all'art. 1 c. 7 che "nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla". Con riferimento alla situazione di "urgenza" notiamo subito che troppo spesso in ambito giuridico essa è equiparata all'emergenza, differentemente da quanto ritenuto dalla scienza medica.
L'urgenza viene in genere intesa come modalità d'insorgenza di una problematica clinica grave, repentina, che richiede decisioni ed interventi immediati e non procrastinabili, spesso salvavita.
In ambito giudiziario è ricollegata alla possibilità d'invocare l'applicazione dell'art. 54 cp, quale scriminante, che recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno alla persona, da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che vi sia proporzione tra fatto e pericolo.

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La legge sul consenso informato: il rifiuto di cure del paziente e la scelta di sospendere il trattamento
di Ufficio Legale ACOI
17/03/2023

Molti aspetti della L. 219/2017 destano dibattiti ed incertezze interpretative, tra questi sicuramente le previsioni del diritto del paziente di rifiutare i trattamenti sanitari o d'interrompere l'esecuzione, ancorchè si tratti di atti medici per la sopravvivenza.
Prima dell'intervento del legislatore la giurisprudenza si era varie volte interessata a questa delicata tematica con approdi diversi e anche contrastanti.
Si deve trattare sempre di una manifestazione di volontà del paziente, personale, libera, attuale, concreta e a seguito di corretta informazione. La tutela dell'autodeterminazione del paziente e la competenza e autonomia professionale (e responsabilità) del medico prima dell'entrata in vigore della L. 219/2017 è stata affidata ai giudici che hanno negli anni affermato principi poi consacrati nel testo normativo, anche esprimendo una sensibilità sociale evolutasi nel tempo.

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Chirurgia: vecchie e nuove sfide per i giovani e per le donne
di Ufficio Legale ACOI
09/03/2023

Secondo i dati correnti in chirurgia le donne sono sempre più numerose e tra i chirurghi under 50 vi sarebbero più le donne che gli uomini. In ben 11 rami della chirurgia il numero delle specializzande sarebbe superiore a quello dei colleghi uomini. Naturalmente l'impegno per arrivare a ricoprire posizioni apicali è assai gravoso e ancora molte donne chirurgo ricoprono a vita il ruolo di secondo o terzo operatore nell'equipe soprattutto per gli interventi di elevata complessità.
Con soddisfazione può notarsi che l'ACOI non dà peso alle differenze di genere, investe molto sui giovani affinchè tornino ad essere affascinati e appassionati dal mondo della chirurgia. Le donne chirurgo sembrano molto precise, delicate nella somministrazione delle informative e raccolta dei consensi informati e dedicherebbero più tempo al rapporto col paziente e a ben interpretare la sua volontà, i suoi dubbi e i suoi timori.

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La sicurezza delle cure: un obiettivo intrascurabile
di Ufficio Legale ACOI
02/03/2023

L'evento ACOI Fondazione del 16.2 us ha portato alla ribalta i "temi caldi" della sicurezza e del consenso del paziente.
A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo negli Stati Uniti d’America è iniziato un processo di incremento esponenziale del contenzioso giudiziario penale e civile per la responsabilità in ambito medico.
All’aumento del numero e all’onerosità dei risarcimenti da responsabilità professionale in sanità, sono conseguiti sia una maggiorazione spropositata dei costi delle polizze sia una contrazione dell'offerta assicurativa.
Nel novembre del 2000 veniva pubblicato negli Stati Uniti, a cura dell’Institute of Medicine (IOM), il rapporto: “To err is human: “Building a safer healthcare system” 1, che conteneva l’analisi dell’allarmante fenomeno della “malpractice” che causava ogni anno da 44000 a 98000 vittime di errori medici, con costi di oltre 37,6 miliardi di dollari.
L’attenzione veniva infatti spostata sulle condizioni organizzative, possibili cause del verificarsi dell’evento avverso. La ricerca metteva anche in rilievo come la carente o cattiva informazione ai pazienti fosse ulteriore motivo di contenzioso. E' infatti indispensabile una corretta informativa al paziente perchè rilasci un valido consenso.
Di chi è la colpa? La responsabilità dell’evento avverso può dipendere da cause legate al fattore umano e alla qualità tecnica della prestazione, ma può anche essere imputata all’organizzazione dei sistemi aziendali e ai percorsi di diagnosi, cura e assistenza.

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Il consenso informato: non abbassare la guardia
di Ufficio Legale ACOI
23/02/2023

Il consenso del paziente ad interventi e trattamenti non urgenti torna a far parlare di sé nella giurisprudenza non solo penale ma anche della Corte dei Conti, quando tratta di responsabilità medica.
Val la pena rammentare i requisiti di validità:
1) deve essere dato prima del trattamento terapeutico;
2) deve essere manifestato esplicitamente al sanitario che procede o membro dell'equipe;
3) deve provenire da persona che ha la disponibilità del diritto (maggiore di età, capacità giuridica);
4) deve essere dato liberamente e immune da errori;
5) può essere sempre revocato;
6) deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato ad un tipo di trattamento e non ad uno diverso) ;
7) deve essere preceduto da informazioni chiare e comprensibili sulla malattia, sulle indicazioni terapeutiche, necessità di esami diagnostici se invasivi, caratteristiche della prestazione, tutto in rapporto alla capacità di apprendimento del paziente;
8) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dell'indicazione chirurgica o necessità e di eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;
9) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dei rischi connessi all'intervento e percentuale di incidenza, nonché sui rischi connessi alla mancata effettuazione della prestazione;
10) la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulla capacità della struttura sanitaria ad intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;
11) la prova dell'avvenuto consenso scritto deve entrare a far parte della cartella clinica.

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Fari accesi sul consenso informato
di Ufficio Legale ACOI
19/02/2023

In alcuni casi la Corte dei Conti ha statuito che la violazione da parte del medico del dovere di informazione al paziente e di acquisirne il consenso conferisce, con consolidato riferimento all’ambito civilistico, carattere di illiceità all’atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, vista la lesione del duplice diritto costituzionale all’autodeterminazione e alla salute. L’opus del sanitario che non presta una valida informazione è riconducibile al paradigma dell’art. 2236 c.c. Tale omissione deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 828/2010)".

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